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Illeciti alimentari: cosa cambia con la L. n. 75/2026

È entrata in vigore la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, che rafforza in modo significativo il sistema delle sanzioni – penali e amministrative – applicabili nel settore agroalimentare. Per i Pubblici Esercizi il provvedimento merita particolare attenzione perché incide su profili molto concreti della gestione quotidiana dell’attività: corretta presentazione dei prodotti, coerenza tra menù e piatti effettivamente serviti, uso di denominazioni protette, tracciabilità delle materie prime.

I nuovi reati

Tra le novità di maggiore rilievo figura l’introduzione del nuovo reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.), che punisce chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, pone in circolazione alimenti, acque o bevande non genuini oppure sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto. La pena prevista è la reclusione da due mesi a un anno e la multa da 1.000 a 4.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la punibilità è esclusa quando la condotta sia di lieve entità.

Per i Pubblici Esercizi, la disposizione richiama soprattutto l’esigenza di mantenere una coerenza sostanziale tra quanto promesso al cliente e quanto effettivamente servito. Il tema può venire in rilievo, ad esempio, quando un piatto venga presentato in menù come preparato con uno specifico ingrediente caratterizzante e ne venga invece utilizzato un altro; quando si valorizzi la presenza di una materia prima di particolare pregio che, in concreto, risulti sostituita o assente; oppure quando la preparazione servita presenti una composizione significativamente diversa da quella che il cliente era stato indotto ad attendersi sulla base della descrizione del prodotto. In questa prospettiva, quanto più il menù o la comunicazione commerciale si spingono nel dettaglio della ricetta, degli ingredienti o delle caratteristiche del piatto, tanto più diventa essenziale che il prodotto somministrato corrisponda effettivamente a quanto dichiarato.

La legge introduce poi il nuovo reato di “commercio di alimenti con segni mendaci” (art. 517-septies c.p.), che colpisce l’uso di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli idonei a trarre in errore il consumatore su origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o dei loro ingredienti. In questo caso la pena è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro. La disposizione appare diretta a rafforzare la tutela contro l’utilizzo di indicazioni non veritiere o fuorvianti nella presentazione dei prodotti alimentari, specie quando esse siano idonee a evocare caratteristiche, qualità o origini che il prodotto in realtà non possiede. Si pensi, ad esempio, all’indicazione di una DOP o IGP non corrispondente al prodotto effettivamente utilizzato o, più in generale, all’attribuzione al prodotto di origini, provenienze o qualità non veritiere.

La rintracciabilità

Un altro fronte di particolare interesse è quello della rintracciabilità. L’art. 8 della legge sostituisce l’art. 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, irrigidendo sensibilmente il quadro sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002. La nuova sanzione amministrativa va da 6.000 a 48.000 euro, ma può arrivare fino al 3% del fatturato annuo, con un tetto massimo di 150.000 euro. La riforma introduce però un correttivo importante: per le violazioni meramente documentali o formali, che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità deve assegnare all’operatore 15 giorni per la regolarizzazione spontanea prima di procedere all’irrogazione della sanzione.

Per le imprese della ristorazione il messaggio è chiaro: diventa ancora più importante poter ricostruire in modo ordinato provenienza e percorso delle materie prime, conservando con attenzione fatture, DDT, schede prodotto e documentazione dei fornitori. La possibilità di sanare alcune irregolarità formali rappresenta certamente un elemento positivo, ma non elimina la necessità di presidiare in modo strutturato il tema della tracciabilità, anche perché proprio la disponibilità della documentazione può rivelarsi decisiva per dimostrare la correttezza delle informazioni rese al consumatore e la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente utilizzato.

Contrassegno per i prodotti DOP e IGP

La legge interviene inoltre sul sistema di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, introducendo un contrassegno volontario per i prodotti DOP e IGP, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e finalizzato a rafforzarne autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni e falsificazioni (art. 6). La novità conferma la crescente attenzione del legislatore verso la corretta valorizzazione dei prodotti certificati e rende ancora più opportuno utilizzare con prudenza, nella comunicazione commerciale e nella presentazione dell’offerta, riferimenti a denominazioni protette, verificando sempre la piena corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente acquistato e somministrato.

Nel complesso, la L. n. 75/2026 conferma che, per i Pubblici Esercizi, la compliance alimentare passa sempre di più non solo dalla sicurezza igienico-sanitaria, ma anche dalla correttezza delle informazioni rese al consumatore, dalla coerenza tra prodotto presentato e prodotto servito e dalla capacità di documentare adeguatamente origine e tracciabilità delle materie prime.

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