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Nuove disposizioni sulla tutela dei consumatori e sulla comunicazione della sostenibilità in attuazione della Direttiva (UE) 2024/825

Pubblicazione in G.U. Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 – in materia di tutela dei consumatori e pratiche commerciali sostenibili.

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 marzo 2026.

Il decreto dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825, che modifica la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti.

La normativa mira in particolare a contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli (green claims), garantendo informazioni più chiare, trasparenti e verificabili. L’obiettivo è favorire scelte di acquisto più consapevoli da parte dei consumatori e imporre standard più rigorosi nella comunicazione ambientale delle imprese.

Tra gli elementi centrali del decreto vi sono le asserzioni ambientali, ossia le comunicazioni attraverso cui imprese e marchi descrivono l’impatto ambientale dei propri prodotti o delle proprie attività. A tal fine vengono introdotte nuove definizioni e criteri per prevenire messaggi fuorvianti, con particolare riferimento a:

Asserzioni ambientali generiche (ad esempio “eco”, “green” o “sostenibile”), che potranno essere utilizzate solo se supportate da prove oggettive e verificabili;

Etichette di sostenibilità, che dovranno basarsi su sistemi di certificazione trasparenti e sottoposti a verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti;

Dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, che dovranno essere accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e sistemi di verifica indipendenti.

Il decreto individua inoltre alcune pratiche che saranno considerate pratiche commerciali sleali, tra cui:

  • l’utilizzo di etichette ambientali prive di un adeguato sistema di certificazione;
  • l’affermazione che un prodotto sia “climate neutral” basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
  • l’attribuzione all’intero prodotto di benefici ambientali che riguardano soltanto una specifica fase del processo produttivo.
  • Il provvedimento introduce anche maggiori obblighi di trasparenza riguardo alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti, prevedendo nuove informazioni che dovranno essere fornite ai consumatori prima dell’acquisto. In particolare, dovranno essere rese disponibili indicazioni relative a:
  • la durabilità del prodotto, intesa come la capacità di mantenere nel tempo prestazioni e funzionalità;
  • l’eventuale indice di riparabilità, ove previsto dalla normativa europea;
  • la disponibilità di pezzi di ricambio e delle istruzioni per la manutenzione;
  • le informazioni sugli aggiornamenti software, nel caso di prodotti dotati di componenti digitali.

Un’ulteriore novità riguarda la comunicazione della garanzia legale di conformità, che dovrà essere presentata mediante un avviso armonizzato a livello europeo, facilmente visibile per il consumatore.

Infine, il decreto introduce disposizioni specifiche relative alle informazioni da fornire nei contratti a distanza e nelle vendite online, includendo indicazioni riguardanti:

  • le modalità di consegna;
  • eventuali opzioni di consegna a minor impatto ambientale;
  • i servizi di assistenza e post-vendita.

Le disposizioni del decreto troveranno applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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