Pubblicazione in G.U. Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 – in materia di tutela dei consumatori e pratiche commerciali sostenibili.
Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 marzo 2026.
Il decreto dà attuazione alla Direttiva (UE) 2024/825, che modifica la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette legate alla sostenibilità ambientale e sociale dei prodotti.
La normativa mira in particolare a contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli (green claims), garantendo informazioni più chiare, trasparenti e verificabili. L’obiettivo è favorire scelte di acquisto più consapevoli da parte dei consumatori e imporre standard più rigorosi nella comunicazione ambientale delle imprese.
Tra gli elementi centrali del decreto vi sono le asserzioni ambientali, ossia le comunicazioni attraverso cui imprese e marchi descrivono l’impatto ambientale dei propri prodotti o delle proprie attività. A tal fine vengono introdotte nuove definizioni e criteri per prevenire messaggi fuorvianti, con particolare riferimento a:
Asserzioni ambientali generiche (ad esempio “eco”, “green” o “sostenibile”), che potranno essere utilizzate solo se supportate da prove oggettive e verificabili;
Etichette di sostenibilità, che dovranno basarsi su sistemi di certificazione trasparenti e sottoposti a verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti;
Dichiarazioni relative a prestazioni ambientali future, che dovranno essere accompagnate da impegni concreti, obiettivi misurabili e sistemi di verifica indipendenti.
Il decreto individua inoltre alcune pratiche che saranno considerate pratiche commerciali sleali, tra cui:
- l’utilizzo di etichette ambientali prive di un adeguato sistema di certificazione;
- l’affermazione che un prodotto sia “climate neutral” basata esclusivamente sulla compensazione delle emissioni;
- l’attribuzione all’intero prodotto di benefici ambientali che riguardano soltanto una specifica fase del processo produttivo.
- Il provvedimento introduce anche maggiori obblighi di trasparenza riguardo alla durabilità e alla riparabilità dei prodotti, prevedendo nuove informazioni che dovranno essere fornite ai consumatori prima dell’acquisto. In particolare, dovranno essere rese disponibili indicazioni relative a:
- la durabilità del prodotto, intesa come la capacità di mantenere nel tempo prestazioni e funzionalità;
- l’eventuale indice di riparabilità, ove previsto dalla normativa europea;
- la disponibilità di pezzi di ricambio e delle istruzioni per la manutenzione;
- le informazioni sugli aggiornamenti software, nel caso di prodotti dotati di componenti digitali.
Un’ulteriore novità riguarda la comunicazione della garanzia legale di conformità, che dovrà essere presentata mediante un avviso armonizzato a livello europeo, facilmente visibile per il consumatore.
Infine, il decreto introduce disposizioni specifiche relative alle informazioni da fornire nei contratti a distanza e nelle vendite online, includendo indicazioni riguardanti:
- le modalità di consegna;
- eventuali opzioni di consegna a minor impatto ambientale;
- i servizi di assistenza e post-vendita.
Le disposizioni del decreto troveranno applicazione a decorrere dal 27 settembre 2026.