Batterie e rifiuti di batterie: pubblicato il decreto di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542
Il Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 7 marzo 2026.
Il provvedimento adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, che disciplina l’intero ciclo di vita delle batterie e dei relativi rifiuti, modificando la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE) 2019/1020, nonché abrogando la Direttiva 2006/66/CE.
Il decreto disciplina le diverse tipologie di batterie oggetto del regolamento europeo, introducendo una nuova classificazione articolata nelle seguenti categorie:
batterie portatili;
batterie per avviamento, illuminazione e accensione (SLI);
batterie per la mobilità leggera (LMT);
batterie per veicoli elettrici;
batterie industriali.
Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio esclusivamente se conformi al regolamento europeo e dotate di marcatura CE, che deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile oppure, qualora ciò non sia possibile, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.
Il decreto stabilisce inoltre specifici obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:
63% entro il 31 dicembre 2027;
73% entro il 31 dicembre 2030.
Per le batterie destinate ai mezzi di trasporto leggeri (LMT) sono previsti ulteriori obiettivi di raccolta pari a:
51% entro il 31 dicembre 2028;
61% entro il 31 dicembre 2031.
Il provvedimento introduce anche alcune semplificazioni per la gestione delle batterie portatili. In particolare, i punti di raccolta sono esentati dagli obblighi autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale, dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione MUD e dall’obbligo di iscrizione al portale RENTRI.
Per il trasporto verso i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento non è più richiesto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): è sufficiente un Documento di Trasporto (DDT) contenente le informazioni essenziali, quali luogo di produzione, categoria della batteria, quantità e destinazione.
Per poter beneficiare di tale regime semplificato, i distributori devono stipulare contratti con produttori o sistemi collettivi, oppure aderire agli accordi del Centro di Coordinamento Batterie, che gestisce un portale per il censimento dei punti di raccolta e garantisce la tracciabilità dei rifiuti tramite DDT.
Per le altre categorie di batterie (SLI, LMT, veicoli elettrici e industriali) non sono invece previste modalità semplificate di gestione.
Il decreto istituisce inoltre il Registro dei produttori di batterie, al quale devono iscriversi i soggetti che immettono per la prima volta batterie sul mercato nazionale. Contestualmente, il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori viene ridenominato Centro di Coordinamento Batterie, assumendo funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale.
Infine, il provvedimento prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni previste dal decreto.