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Nuova disciplina nazionale sulla gestione e raccolta delle batterie

Batterie e rifiuti di batterie: pubblicato il decreto di adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542

Il Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 7 marzo 2026.

Il provvedimento adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, che disciplina l’intero ciclo di vita delle batterie e dei relativi rifiuti, modificando la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE) 2019/1020, nonché abrogando la Direttiva 2006/66/CE.

Il decreto disciplina le diverse tipologie di batterie oggetto del regolamento europeo, introducendo una nuova classificazione articolata nelle seguenti categorie:

batterie portatili;

batterie per avviamento, illuminazione e accensione (SLI);

batterie per la mobilità leggera (LMT);

batterie per veicoli elettrici;

batterie industriali.

Le batterie possono essere immesse sul mercato, messe a disposizione o messe in servizio esclusivamente se conformi al regolamento europeo e dotate di marcatura CE, che deve essere apposta sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile oppure, qualora ciò non sia possibile, sull’imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Il decreto stabilisce inoltre specifici obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:

63% entro il 31 dicembre 2027;

73% entro il 31 dicembre 2030.

Per le batterie destinate ai mezzi di trasporto leggeri (LMT) sono previsti ulteriori obiettivi di raccolta pari a:

51% entro il 31 dicembre 2028;

61% entro il 31 dicembre 2031.

Il provvedimento introduce anche alcune semplificazioni per la gestione delle batterie portatili. In particolare, i punti di raccolta sono esentati dagli obblighi autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale, dall’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dalla tenuta dei registri di carico e scarico, dalla comunicazione MUD e dall’obbligo di iscrizione al portale RENTRI.

Per il trasporto verso i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento non è più richiesto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR): è sufficiente un Documento di Trasporto (DDT) contenente le informazioni essenziali, quali luogo di produzione, categoria della batteria, quantità e destinazione.

Per poter beneficiare di tale regime semplificato, i distributori devono stipulare contratti con produttori o sistemi collettivi, oppure aderire agli accordi del Centro di Coordinamento Batterie, che gestisce un portale per il censimento dei punti di raccolta e garantisce la tracciabilità dei rifiuti tramite DDT.

Per le altre categorie di batterie (SLI, LMT, veicoli elettrici e industriali) non sono invece previste modalità semplificate di gestione.

Il decreto istituisce inoltre il Registro dei produttori di batterie, al quale devono iscriversi i soggetti che immettono per la prima volta batterie sul mercato nazionale. Contestualmente, il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori viene ridenominato Centro di Coordinamento Batterie, assumendo funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale.

Infine, il provvedimento prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni previste dal decreto.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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