L’INPS, tramite circolare n.10/2026,, fornisce le indicazioni operative necessarie per la fruizione dell’esonero contributivo introdotto dall’art. 24 del D.L. 60/2024, finalizzato a sostenere l’occupazione nelle Zone Economiche Speciali e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali. L’incentivo è riservato ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni ZES, incluse Marche e Umbria a seguito dell’entrata in vigore della L. 171/2025.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che, al momento dell’assunzione, non abbiano più di dieci dipendenti e rispettino la regolarità contributiva e le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. È inoltre richiesto il rispetto dei contratti collettivi applicabili e l’assenza di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione. Analogamente, nei sei mesi successivi, il datore di lavoro non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altri lavoratori della medesima qualifica nella stessa unità produttiva, salvo le eccezioni previste per inidoneità assoluta o superamento del periodo di comporto.
L’incentivo è rivolto a lavoratori assunti a tempo indeterminato, di età pari o superiore a 35 anni, che risultino disoccupati da almeno 24 mesi. In alternativa, il beneficio si applica anche a lavoratori che siano stati occupati a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro che ha già usufruito, anche parzialmente, dello sgravio, con trasferimento dell’importo residuo spettante.
Non sono incentivabili le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, l’apprendistato, il lavoro intermittente o a chiamata, mentre rientrano nella misura i contratti part-time a tempo indeterminato e le assunzioni a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione avviene a tempo determinato.
L’esonero consiste nel riconoscimento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 650 euro mensili per lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi. La misura non è cumulabile con altri incentivi analoghi, come la cosiddetta “Decontribuzione Sud” o l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, né con il trattamento NASpI, ma può cumularsi con riduzioni della contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero IVS per le lavoratrici madri. L’assunzione deve inoltre determinare un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare domanda esclusivamente online tramite il modulo disponibile sul “Portale delle agevolazioni” nella sezione “Incentivi Decreto Coesione”, fornendo informazioni complete sull’impresa, sul lavoratore, sul tipo di contratto, sulla retribuzione e sulla sede di lavoro. L’INPS, ricevuta la richiesta, provvede a verificare il rispetto dei requisiti, la disponibilità delle risorse e la compatibilità con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, determinando l’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile.
Si ricorda che l’agevolazione è soggetta a revoca in caso di utilizzo indebito o violazione dei divieti di licenziamento, con obbligo di versamento dei contributi dovuti e pagamento delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fermo restando l’eventuale rilievo penale se il fatto costituisce reato.