Con la risposta ad interpello n. 35 dell’11 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul regime dell’aliquota IVA agevolata del 4% per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, fornendo un chiarimento puntuale in merito alla documentazione necessaria per accedere al beneficio.
Il caso esaminato riguarda un contribuente titolare di patente speciale (categoria BS), rilasciata dalla Commissione Medica Locale con l’indicazione dei codici relativi agli adattamenti del veicolo, ma privo della certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/1992.
Richiamando l’art. 1-bis del D.L. n. 121/2021 (convertito dalla L. n. 156/2021), nonché il D.M. 16 maggio 1986, come modificato dal D.M. 13 gennaio 2022, l’Agenzia ribadisce che, a decorrere dal 29 gennaio 2022, per i soggetti abilitati alla guida con ridotte o impedite capacità motorie permanenti è sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, la presentazione:
- della copia semplice della patente speciale recante l’indicazione degli adattamenti (anche di serie) prescritti dalle Commissioni Mediche Locali ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Codice della strada;
- di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio precedente.
Alla luce dell’attuale quadro normativo, non è quindi più richiesta la produzione della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992, qualora la patente speciale riporti espressamente gli adattamenti prescritti.
Il chiarimento si pone in continuità con la risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023 e consolida l’orientamento secondo cui la patente speciale “adattata” assume, ai fini IVA, valore sostitutivo della certificazione sanitaria.
Sul piano operativo, per gli operatori del settore automotive e per gli intermediari, assume particolare rilevanza la corretta verifica formale della patente speciale e della dichiarazione sostitutiva, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi previsti dalla normativa (limiti di cilindrata o potenza del veicolo e intervallo quadriennale tra un acquisto agevolato e l’altro).