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Sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali. Confcommercio Ascom Bologna al tuo fianco per essere sempre in regola

A seguito dei tragici eventi avvenuti a Crans-Montana nella notte di Capodanno, il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare e una direttiva volte a rafforzare l’attenzione sul rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione e gestione degli incendi nei pubblici esercizi.

Con tali atti, il Ministro ha invitato le Prefetture a convocare specifiche riunioni dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, Polizie locali e Associazioni rappresentative dei Pubblici Esercizi, al fine di effettuare una ricognizione del contesto territoriale e fornire indicazioni operative condivise, intensificando i controlli sul rispetto della normativa di settore e contrastando eventuali forme di esercizio abusivo.

È importante sottolineare che l’attenzione del Ministero non riguarda esclusivamente discoteche e locali in cui l’intrattenimento è prevalente, per i quali continuano ad applicarsi le prescrizioni più stringenti previste dalla normativa sui locali di pubblico spettacolo, ma si estende anche ai pubblici esercizi nei quali le attività di intrattenimento hanno carattere accessorio. In questo quadro si inseriscono la Circolare del Ministero dell’Interno n. 674 e la circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 678 che forniscono un inquadramento chiaro e uniforme delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Le circolari confermano che bar e ristoranti, di regola, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi previsti dal DPR 1° agosto 2011, n. 151, né alle regole tecniche dei locali di pubblico spettacolo. Restano tuttavia soggetti a tali disposizioni i locali in cui l’intrattenimento assume carattere prevalente o che superino le soglie dimensionali e di affollamento previste (oltre 100 persone o superficie superiore a 200 mq).

La presenza di attività accessorie, quali musica dal vivo, karaoke o piccoli intrattenimenti musicali e danzanti, non modifica la classificazione del locale, purché tali iniziative siano occasionali, non ricorrenti e non comportino elementi tali da trasformare l’esercizio in un locale di pubblico spettacolo (allestimenti dedicati, biglietto di ingresso, richiamo di pubblico eccedente la normale attività di somministrazione).

La non applicabilità del DPR 151/2011 non esonera comunque i gestori dall’obbligo di garantire adeguate misure di prevenzione e protezione antincendio attraverso:

  • una rigorosa valutazione del rischio incendio (obbligatoria per tutte le attività, a prescindere che siano o meno soggette ai controlli di prevenzione incendi),
  • la redazione del piano di emergenza,
  • l’effettuazione di periodiche (almeno annuali) simulazioni di gestione dell’emergenza,
  • l’istituzione del registro dei controlli antincendio,
  • la presenza di addetti al servizio antincendio, opportunamente designati e formati.

Centrale è anche il ruolo degli addetti antincendio, chiamati non solo alla gestione dell’emergenza, ma anche a un’attività preventiva e di vigilanza sui comportamenti a rischio.

Il Ministero richiama infine i gestori all’obbligo di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate e di aggiornare le misure adottate in relazione all’evoluzione dell’attività svolta. Per questo motivo la direttiva ministeriale del 19/01/2026 dispone un’intensificazione dei controlli di sicurezza, anche per quanto riguarda le norme sul lavoro, dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Hai dubbi o vuoi essere certo che la tua attività sia pienamente in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza?
Rivolgiti al tuo assistente di fiducia oppure contatta Confcommercio Ascom Bologna, che è a disposizione per offrirti supporto qualificato e accompagnarti passo dopo passo nel rispetto delle normative.

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