Controllo delle compensazioni di crediti d’imposta
Dal 1° luglio 2026, i crediti d’imposta “non liquidativi”, ossia quelli che non emergono da dichiarazioni o liquidazioni periodiche delle imposte (come IVA, IRPEF o IRES), ma derivano da agevolazioni, incentivi o bonus fiscali (ad esempio, crediti per investimenti, ricerca e sviluppo, transizione ecologica, ecc.), non potranno più essere utilizzati in compensazione per pagare specifiche categorie di debiti tributari di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del D. Lgs. 241/1997.
Si tratta, in particolare, di:
a) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
c) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.
Nuova Sabatini: rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa
Il comma 1, per garantire continuità alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (nota come “Nuova Sabatini”, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 69/2013), incrementa la relativa autorizzazione di spesa. Lo stanziamento è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 450 milioni di euro per l’anno 2027.
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio
La disposizione di cui all’art. 4 prevede, al comma 1, una tassazione agevolata sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti, nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, pari al 5%, a meno che il lavoratore non scelga espressamente di rinunciarvi.
Tale agevolazione trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 28.000,00 euro.
I commi 2 e 3 riducono, limitatamente agli anni 2026 e 2027, dal 5% all’1% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Inoltre, il comma 3 estende l’ambito di applicazione della predetta misura agevolativa innalzando da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite di reddito complessivo annuo entro il quale deve applicarsi il beneficio.
Il comma 4 prevede una misura di tassazione agevolata consistente nell’assoggettamento, per il periodo d’imposta 2026, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% delle somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di:
a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003 e dei CCNL;
b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.
Il comma 5 specifica che il beneficio di cui al comma 4 è riconosciuto esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000,00 euro.
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato
La disposizione in esame prevede lo stanziamento di risorse per il riconoscimento dell’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, per l’assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto.