Le modifiche introdotte dal DL 159/2025 riguardanti l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori
L’articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in vigore dal 31 ottobre 2025, apporta modifiche alle norme che disciplinano l’obbligo per gli amministratori delle società di indicare e comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese.
Si ricorda che tale obbligo era stato originariamente introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Principali novità introdotte:
1. Ambito soggettivo di applicazione
Il nuovo decreto riduce la platea dei soggetti tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale. L’obbligo non riguarda più tutti gli amministratori delle società, ma soltanto:
l’amministratore unico, oppure
l’amministratore delegato, o, se non presente,
il presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Caratteristiche del domicilio digitale
Il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore deve essere distinto da quello dell’impresa e non può coincidere con esso.
3. Termini per la comunicazione
Le società già iscritte al Registro delle Imprese prima del 1° gennaio 2025 devono trasmettere il domicilio digitale dei soggetti obbligati entro il 31 dicembre 2025. In ogni caso, il domicilio digitale deve essere comunicato al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico.
A breve, il sistema camerale — una volta recepite le modifiche introdotte dal DL 159/2025 — pubblicherà una nota ufficiale a livello nazionale, per fornire informazioni chiare e uniformi sull’obbligo e sulle modalità operative di comunicazione.