La Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’ordinanza del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2024, ha definito per i soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive e per i soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, le modalità del finanziamento agevolato.
Il Commissario straordinario a seguito dell’istruttoria e al riconoscimento del danno, secondo i criteri definiti dalle ordinanze emanate per gli eventi alluvionali di maggio 2023, può provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti, con la modalità di finanziamento agevolato, per i contributi di importo superiore a:
- 20.000,00 euro per i soggetti privati (non esercenti attività economiche e produttive);
- 40.000,00 euro per i soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti (tramite piattaforma), adotterà il decreto di concessione del contributo al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti definendo se l’erogazione avverrà secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
L’erogazione del contributo in forma di finanziamento agevolato potrà avvenire, secondo due modalità:
- erogazione per stati di avanzamento, con un massimo di 4 comprensivo del saldo finale, che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;
- erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.
Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario del contributo, con l’accredito delle somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario, previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l’Associazione bancaria italiana. L’Istituto di credito potrà effettuare i bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
- i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
- il beneficiario che ha anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
- l’Istituto di credito, nel caso in cui quest’ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d’imposta che viene ceduto all’istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti (CDP) e l’Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonché dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024.
Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell’istituto di credito individuato, delle relative somme sul conto corrente vincolato intestato al soggetto beneficiario.
Il conto corrente vincolato potrà essere aperto presso l’istituto di credito scelto a seguito della notifica e ricezione del decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell’intestatario e dovrà essere comunicato secondo le modalità previste nella piattaforma informatica, mediante la compilazione:
- per l’erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» previsti ordinanza in oggetto a seconda che il beneficiario sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attività sociali, economiche o produttive o un’impresa;
- per l’erogazione dei SAL ovvero del saldo in unica soluzione, dell’allegato 13 all’ordinanza n. 11 in data 25 ottobre 2023 ovvero dell’allegato 13 all’ordinanza n. 14 in data 3 novembre 2023.
I beneficiari potranno richiedere fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, dietro presentazione della modulistica richiesta, accompagnata dalla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario unitamente alla presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari autorizzati da Banca Italia, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, è considerato costo ammissibile.
Nella sezione download è disponibile l’Ordinanza 36/2024 completa degli allegati.
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