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CIN: termine per l’acquisizione spostato al 1° gennaio 2025

Con l’Avviso pubblicato il 3 settembre 2024, il Ministero del Turismo ha comunicato, ponendo fine alla fase sperimentale, l’entrata in funzione del portale telematico BDSR, Banca Dati Strutture Ricettive, all’interno del quale tutte le strutture turistico-ricettive dovranno quindi accedere attraverso SPID o CIE del legale rappresentante/gestore, completare i dati inserendo le informazioni obbligatorie richieste e ottenere il CIN.

Questo l’indirizzo del portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

L’articolo 13-ter del decreto legge n. 145/2023 ha introdotto infatti il Codice Identificativo Nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo a tutte le tipologie di strutture ricettive.

Il CIN è un codice univoco introdotto per identificare le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e a tutte le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Ricordiamo che il CIN dovrà essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati. Le attività gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigenti. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadri di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.  

Segnaliamo che il termine entro il quale occorre registrarsi ed acquisire il CIN, prima previsto per il 2 novembre 2024, è stato prorogato al 1° gennaio 2025, data dalla quale entreranno in vigore, per gli inadempienti, gli aspetti sanzionatori definiti dal comma 9 art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023.

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