L’articolo 13-ter del decreto legge n. 145/2023 ha introdotto il Codice Identificativo Nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo a tutte le tipologie di strutture ricettive (riferimento nostra circolare del 20 dicembre 2023 Prot. N. 68/48).
Il CIN è un codice univoco introdotto per identificare le unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
In Emilia Romagna, con la delibera di giunta n. 687/23, è entrato in vigore il CIR attribuito alla struttura ricettiva mediante accreditamento all’applicativo Ross1000, portale utilizzato per inviare i dati statistici alla Regione.
Come Associazione avevamo richiesto la possibilità che tale CIR potesse rimanere quale Codice Identificativo anche con la piena operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), ma il Ministero del Turismo ha ritenuto non possibile procedere in tal senso.
Dal 21 agosto inizierà la fase sperimentale anche per la Regione Emilia Romagna.
Dal 21 agosto tutte le strutture turistico-ricettive dovranno quindi accedere al portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ attraverso SPID o CIE del legale rappresentante/gestore della struttura, completare i dati inserendo le informazioni obbligatorie richieste e ottenere il CIN provvisorio (definito tale in quanto trattasi di fase sperimentale).
Prima di detta data, suggeriamo agli Associati di accedere al portale Ross1000 e verificare l’esattezza dei dati riferiti alla propria struttura. La piattaforma ministeriale BDSR è infatti interoperabile con la banca dati regionale pertanto, verificando prima del 21 agosto i dati sulla piattaforma ROSS1000, gli stessi saranno già riportati correttamente nella BDSR.
Ricordiamo che il CIN dovrà essere chiaramente esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci ovunque pubblicati e comunicati. Le attività gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigenti. Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadri di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Il 1° settembre 2024 è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR ponendo così termine alla fase sperimentale. A decorrere dal 60° giorno di pubblicazione dell’Avviso entreranno in vigore gli aspetti sanzionatori definiti dal comma 9 art. 13-ter del decreto legge n. 145/2023.