Circolare Ministero dell’Interno n. 36889 del 9 maggio 2024
In accoglimento di una richiesta di intervento della Federazione e del SILB, il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 36889 del 9 maggio 2024 (allegato), volta a chiarire la portata applicativa del regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 conv. con modif. dalla L. n. 120/2020 e ss. Modificazioni, nonchè a fornire ulteriori precisazioni in ordine agli eventi di intrattenimento organizzati nei P.E. e all’emanazione dei provvedimenti inibitori ex art. 100 TULPS.
Con riferimento al primo dei punti sopra citati, occorre premettere che la disposizione di cui all’art. 38-bis è stata oggetto di diversi interventi di modifica (circolari Fipe n. 43/2024, n. 40/2023 e n. 138/2020) e, il testo vigente, prevede che fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo fino a un massimo di 2.000 partecipanti e che si svolgano in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00 del giorno seguente, sia sufficiente presentare una SCIA al SUAP, in luogo di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato. Le tipologie di spettacoli dal vivo cui fa espresso riferimento la norma sono quelle “che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche”.
Come indicato nella circolare in commento, sono giunte diverse segnalazioni rispetto una non corretta applicazione di tale disposizione da parte di taluni operatori privi della licenza per discoteca che avrebbero utilizzato tale regime di semplificazione per abilitarsi allo svolgimento di singoli intrattenimenti musicali con ballo.
Il Ministero ha quindi ritenuto opportuno chiarire che la norma si riferisce a spettacoli “ove il pubblico assiste in maniera passiva, all’interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità”. In altri termini, l’utilizzo del termine “danza” non vale a ricomprendere i c.d. intrattenimenti danzanti attivi (vale a dire quelli ove è l’utenza a ballare), bensì esclusivamente gli intrattenimenti danzanti passivi (ove il pubblico assiste a uno spettacolo di danza, senza poter ballare). In caso contrario verrebbero pregiudicati gli interessi primari della sicurezza pubblica, venendo meno il complesso sistema di presidio dettato dagli artt. 68, 69 e 80 del TULPS. La circolare in commento riconosce che si porrebbe altresì un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito dei locali da ballo e intrattenimento che per lo svolgimento di tale attività economica sono giustamente soggetti a una serie di vincoli e prescrizioni molto rigidi.
Il Ministero affronta anche il tema della durata dell’evento, chiarendo che devono ritenersi esclusi dal regime di semplificazione gli intrattenimenti che si protraggono per più giorni, seppur articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00. In sostanza, è da ritenere illegittimo il comportamento anch’esso oggetto di alcune segnalazioni – volto a presentare una diversa SCIA allo scadere delle ore 1.00 con l’intento di segnalare l’inizio di un nuovo spettacolo, trattandosi invece della prosecuzione del medesimo evento.
La circolare, infine, si sofferma su ulteriori due tematiche di particolare rilievo per il settore dei Pubblici Esercizi.
La prima concerne il regime giuridico degli spettacoli di intrattenimento musicali o danzanti svolti in un P.E. autorizzato ex art. 86 TULPS (es. bar e ristoranti). Confermando il consolidato orientamento ministeriale (Nota Min. Interno del 21.02.2013), viene ribadito che devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS – e possono quindi essere liberamente organizzati in un P.E. abilitato allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – gli spettacoli e/o gli intrattenimenti musicali e/o danzanti “organizzati occasionalmente […] senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo [quali ad esempio] l’allestimento di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente”. Tali spettacoli per “sfuggire” alla necessità di dotarsi di una licenza di pubblico spettacolo (e al conseguente parere della Commissione di vigilanza) – devono rappresentare un’attività meramente accessoria, occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.
La seconda tematica concerne l’applicazione della misura inibitoria di cui all’art. 100 del TULPS. Giova ricordare che tale disposizione prevede la possibile sospensione (e revoca in caso di recidiva) della licenza di un Pubblico Esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Su tali profili, la circolare richiama l’attenzione dei Questori ad una più attenta osservanza degli orientamenti interpretativi resi dal Ministero con un precedente atto di indirizzo del 17 luglio 2019 (circolare Fipe n. 110/2019), auspicando la possibilità di potenziare il sistema di collaborazione pubblico-privato, valorizzando i comportamenti dell’esercente “virtuoso” disposto a collaborare con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di Polizia, per prevenire le situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella circolare, invero, viene espressamente citato l’art. 21-bis del D.L. n. 113/2018, conv. con modif. dalla L. n. 132/2018 (circolare Fipe n. 85/2018), che ha previsto che l’adesione da parte dell’esercente a specifici accordi, prescriventi apposite misure di prevenzione, sottoscritti territorialmente dal Prefetto e dalle Associazioni di categoria degli esercenti maggiormente rappresentative e adottati sulla base di linee guida nazionali (che avrebbero dovuto essere approvate dal Ministero dell’Interno) venga valutata dal questore anche ai fini dell’adozione di provvedimenti ex art. 100 TULPS. In proposito il Ministero afferma espressamente che “nelle more delle linee guida […] potranno, sin d’ora, essere favorite quelle iniziative in sede locale volte a realizzare una maggiore responsabilizzazione dell’esercente” come, ad esempio:
- l’impegno ad installare sistemi di video-sorveglianza;
- l’istituzione di un referente per la sicurezza, quale punto di contatto con le Forze di polizia;
- l’impegno delle Associazioni a promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e formazione del personale impiegato