Targa prova: circolare DG Motorizzazione prot. n. 12666 del 2.5.2024

Il MIT ha diramato le disposizioni applicative connesse alle autorizzazioni e targhe per la circolazione di prova, la cui disciplina รจ stata aggiornata con il DPR 229/2023

Facendo seguito alle circolari nn. 10 e 11 del 2024 in materia di autorizzazione alla circolazione di prova, si comunica che la DG per la Motorizzazione con la circolare prot. n. 12666 del 2.5.2024 (in allegato) ha ridefinito le istruzioni operative per la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova โ€“ entrate in vigore lo scorso 29 febbraio con il DPR 229/2023 โ€“ recependo, nella stessa anche le prime indicazioni giร  diramate con circolare prot. n. 5909 del 28.02.2024.

La circolare รจ finalizzata a chiarire tutti gli aspetti inerenti i soggetti autorizzati allโ€™utilizzo della targa prova, il calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili, le regole generali per la restituzione delle autorizzazioni (e delle relative targhe), le modalitร  (e relativa documentazione e tariffazione) per ottenere lโ€™autorizzazione per la circolazione di prova, il rinnovo, lโ€™aggiornamento e la revoca, nonchรจ gli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione dellโ€™autorizzazione e relative targhe.

Rimandando dunque ad unโ€™attenta lettura della circolare in oggetto per tutti i dettagli del caso, in questa sede si evidenzia che:

  • la condizione essenziale, perentoria e quindi inderogabile, che qualifica la circolazione di prova รจ lโ€™esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
  • I soggetti ai quali puรฒ essere rilasciata lโ€™autorizzazione alla circolazione di prova restano sempre e solo quelli previsti allโ€™art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR n. 474/2001, specificando che la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100km, riguarda esclusivamente le aziende che esercitano attivitร  di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, da o verso aree di stoccaggio, e non anche gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova. Inoltre, i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dellโ€™art. 99 CdS, e non con autorizzazione alla circolazione di prova.
  • La titolaritร  dellโ€™autorizzazione (e della targa) รจ in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, la titolaritร  dellโ€™autorizzazione รจ in capo allโ€™imprenditore individuale.
  • Il punto 2.3) della circolare fornisce chiarimenti sul calcolo del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, alla luce del fatto che la nuova normativa prevede che tale numero sia commisurato al numero di dipendenti occupati nonchรฉ al numero di collaboratori che partecipano stabilmente allโ€™attivitร  di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi e che comunque non possono essere superate le 100 autorizzazioni.
    A tal proposito, la circolare chiarisce che laddove lโ€™operatore svolga piรน attivitร  che legittimano il rilascio dellโ€™autorizzazione alla circolazione di prova (es: commercio di veicoli e officina di autoriparazione), il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attivitร  in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nellโ€™ambito di ciascuna di essa.
    Nel caso di imprese che presentano una articolata organizzazione aziendale e, pertanto, dispongono di una o piรน sedi secondaria e/o una o piรน unitร  locale, oppure uno o piรน rami di azienda, nelle quali venga effettivamente svolta unโ€™attivitร  che legittima lโ€™utilizzo dellโ€™autorizzazione alla circolazione di prova, il computo delle autorizzazioni rilasciabili รจ effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna sede (principale o secondaria), unitร  locale o ramo di azienda.
    In particolare:
    โ€“ nel computo degli addetti riferiti alla singola sede (principale o secondaria), si tiene conto anche degli addetti occupati nelle singole unitร  locali ad essa collegate quando a queste ultime non รจ associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
    โ€“ viceversa, quando presso lโ€™unitร  locale รจ associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per lโ€™unitร  locale รจ rapportato al numero degli addetti occupati presso la stessa unitร .
    Conseguentemente, il limite massimo di 100 autorizzazioni รจ riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unitร  locali collegate) e a ciascuna unitร  locale ove รจ presente un rappresentante legale o un preposto.
    Inoltre, tenuto conto che le autorizzazioni, ancorchรฉ rilasciate in rapporto al numero degli addetti occupati nelle singole sedi o unitร  locali, fanno comunque capo alla medesima persona giuridica, non sussistono impedimenti acchรฉ le autorizzazioni stesse vengano utilizzate, anche per far fronte a necessitร  impreviste o straordinarie, presso sedi o unitร  locali diverse facenti capo alla medesima impresa.
  • Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validitร  sino alla loro scadenza annuale.
  • In tema di rilascio, rinnovo e revoca dellโ€™autorizzazione alla circolazione di prova si prevede che i procedimenti siano gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalitร  stabilite dalla DG per la Motorizzazione, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Pertanto, per tali aspetti occorre rinviare alle disposizioni che saranno adottate entro il 29 giugno 2024.

Trovi gli allegati nella sezione Download

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