Il MIT ha diramato le disposizioni applicative connesse alle autorizzazioni e targhe per la circolazione di prova, la cui disciplina è stata aggiornata con il DPR 229/2023
Facendo seguito alle circolari nn. 10 e 11 del 2024 in materia di autorizzazione alla circolazione di prova, si comunica che la DG per la Motorizzazione con la circolare prot. n. 12666 del 2.5.2024 (in allegato) ha ridefinito le istruzioni operative per la concreta applicazione delle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova – entrate in vigore lo scorso 29 febbraio con il DPR 229/2023 – recependo, nella stessa anche le prime indicazioni già diramate con circolare prot. n. 5909 del 28.02.2024.
La circolare è finalizzata a chiarire tutti gli aspetti inerenti i soggetti autorizzati all’utilizzo della targa prova, il calcolo del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili, le regole generali per la restituzione delle autorizzazioni (e delle relative targhe), le modalità (e relativa documentazione e tariffazione) per ottenere l’autorizzazione per la circolazione di prova, il rinnovo, l’aggiornamento e la revoca, nonchè gli adempimenti in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione dell’autorizzazione e relative targhe.
Rimandando dunque ad un’attenta lettura della circolare in oggetto per tutti i dettagli del caso, in questa sede si evidenzia che:
- la condizione essenziale, perentoria e quindi inderogabile, che qualifica la circolazione di prova è l’esigenza di effettuare prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
- I soggetti ai quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla circolazione di prova restano sempre e solo quelli previsti all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del DPR n. 474/2001, specificando che la limitazione massima di percorrenza, fissata in 100km, riguarda esclusivamente le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati, da o verso aree di stoccaggio, e non anche gli altri operatori che la norma individua come legittimati alla circolazione di prova. Inoltre, i veicoli radiati per esportazione possono raggiungere i luoghi di partenza (es. porti) o i valichi di confine solo se muniti di foglio di via rilasciato ai sensi dell’art. 99 CdS, e non con autorizzazione alla circolazione di prova.
- La titolarità dell’autorizzazione (e della targa) è in capo alla persona giuridica e non alla persona fisica che la rappresenta agendo in nome e per conto della stessa. Nel caso di imprese individuali, la titolarità dell’autorizzazione è in capo all’imprenditore individuale.
- Il punto 2.3) della circolare fornisce chiarimenti sul calcolo del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, alla luce del fatto che la nuova normativa prevede che tale numero sia commisurato al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi e che comunque non possono essere superate le 100 autorizzazioni.
A tal proposito, la circolare chiarisce che laddove l’operatore svolga più attività che legittimano il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione di prova (es: commercio di veicoli e officina di autoriparazione), il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili va calcolato per ciascun ramo di attività in ragione del numero degli addetti (dipendenti e collaboratori) impiegati nell’ambito di ciascuna di essa.
Nel caso di imprese che presentano una articolata organizzazione aziendale e, pertanto, dispongono di una o più sedi secondaria e/o una o più unità locale, oppure uno o più rami di azienda, nelle quali venga effettivamente svolta un’attività che legittima l’utilizzo dell’autorizzazione alla circolazione di prova, il computo delle autorizzazioni rilasciabili è effettuato sulla base degli addetti occupati presso ciascuna sede (principale o secondaria), unità locale o ramo di azienda.
In particolare:
– nel computo degli addetti riferiti alla singola sede (principale o secondaria), si tiene conto anche degli addetti occupati nelle singole unità locali ad essa collegate quando a queste ultime non è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto;
– viceversa, quando presso l’unità locale è associata la nomina di un rappresentante legale o di un preposto, il numero delle autorizzazioni rilasciabili per l’unità locale è rapportato al numero degli addetti occupati presso la stessa unità.
Conseguentemente, il limite massimo di 100 autorizzazioni è riferito a ciascuna sede principale, a ciascuna sede secondaria (e unità locali collegate) e a ciascuna unità locale ove è presente un rappresentante legale o un preposto.
Inoltre, tenuto conto che le autorizzazioni, ancorché rilasciate in rapporto al numero degli addetti occupati nelle singole sedi o unità locali, fanno comunque capo alla medesima persona giuridica, non sussistono impedimenti acché le autorizzazioni stesse vengano utilizzate, anche per far fronte a necessità impreviste o straordinarie, presso sedi o unità locali diverse facenti capo alla medesima impresa. - Tutte le autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciate fino al 28 febbraio 2024 conservano validità sino alla loro scadenza annuale.
- In tema di rilascio, rinnovo e revoca dell’autorizzazione alla circolazione di prova si prevede che i procedimenti siano gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dalla DG per la Motorizzazione, da adottare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento. Pertanto, per tali aspetti occorre rinviare alle disposizioni che saranno adottate entro il 29 giugno 2024.