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Codice tributo imposta sostitutiva mance. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 6 febbraio 2024

Con la risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate istruisce il codice tributo per consentire ai contribuenti il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva del 5% applicata alle mance, applicata in sede di dichiarazione dei redditi. A tal proposito, si ricorda che l’art. 1, commi da 58 a 62, della Legge di Bilancio 2023 prevede che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni ivi indicate.

Con risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E (Circolare FIPE n. 47/2023), erano già stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in parola applicata dal sostituto d’imposta (Datore di lavoro). Tuttavia tale imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta e qualora ne ricorrano i presupposti, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, al fine di consentire ai soggetti interessati (contribuenti) il versamento o la compensazione, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, si istituisce il seguente codice tributo:

  • “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Il codice tributo sopra riportato, sostituisce quello fornito dalla stessa Agenzia con la risoluzione 17 marzo 2023, n. 16/E. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

Rinviamo alla lettura dell’allegato,

Trovi l'allegato nella sezione Download

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