Decreto MIT: 25 milioni destinati all’autotrasporto per rinnovo parco circolante e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale
Sulla G.U. n. 14 del 18.01.2024 è stato pubblicato il Decreto del MIT 1 dicembre 2023, recante le “Disposizioni per l’erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti”.
Il decreto in oggetto disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, pari a 25 milioni di euro, a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci conto terzi, con riferimento all’annualità 2023, attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Al netto di quanto dovuto alla Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, quale soggetto per l’attività istruttoria, il decreto prevede che le risorse siano distribuite nel seguente modo:
a) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton e a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e full electric, oltre che per l’acquisizione di dispositivi idonei a riconvertire gli autoveicoli con motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
b) 15 milioni di euro per la rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con la contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi nuovi, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e semirimorchi dotati di ganci nave per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 al decreto in oggetto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Vengono incentivati dalla misura anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton ed allestiti per trasporti in regime ATP.
Al fine di evitare il superamento delle soglie d’intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto in oggetto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis».
Si prevede che i contributi siano erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento, ma la ripartizione degli stanziamenti può essere rimodulata, con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, qualora per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2027, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto in oggetto.
Come indicato all’art. 3, comma 3 del decreto, sono finanziabili esclusivamente gli investimenti avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto e ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all’art. 7, comma 2.
Ai soli fini della proponibilità delle istanze volte ad ottenere la prenotazione del beneficio per l’acquisizione dei beni incentivati è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli, indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento. In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato, per ogni area di investimenti e accantonati.
L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, è in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento, pena il decadimento del beneficio.
IMPORTO CONTRIBUTI
Il provvedimento differenzia i contributi sulla base della massa, dell’alimentazione del veicolo acquistato e rottamato. In particolare, sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria:
1. Veicoli nuovi trasporto merci anche senza rottamazione
- Nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 ton, il contributo è determinato in:
– euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida;
– euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton;
– euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 ton, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel. - Nel caso dell’acquisizione di veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, il contributo è determinato in:
– euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton fino a 16 ton:
– euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 ton. - Nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, il contributo è determinato in misura pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento con un tetto massimo pari ad euro 2.000.
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è riconosciuto un contributo aggiuntivo di 1.000 euro per ogni veicolo rottamato. Tale veicolo, a pena d’ammissibilità, deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno precedente l’entrata in vigore del decreto in oggetto.
2. Rottamazione e contestuale acquisto di veicoli nuovi conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E e Euro 6 E
- Per la rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton, conformi alla normativa anti inquinamento Euro VI step E, il contributo è determinato, avuto riguardo al sovra costo necessario per l’acquisizione di un veicolo che soddisfi i limiti di emissione Euro VI step E in sostituzione del veicolo radiato, in:
– euro 7.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 ton e fino a 16 ton
– euro 15.000 per ogni veicolo Euro VI step E di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 ton. - Per l’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E il contributo è determinato in euro 3.000 per ogni veicolo commerciale pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del provvedimento.