Aspetti operativi derivanti dalle novità introdotte in materia di RCA
Sulla G.U. n. 290 del 13.12.2023 è stato pubblicato il D.lgs. n. 184 del 22.11.2023 che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2021/2118/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.
Le disposizioni del nuovo decreto – che si applicano a decorrere dal 28 dicembre 2023 – apportano alcune modifiche di rilievo al Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P. – D.lgs. n. 209 del 2005) e al Codice della Strada (C.d.S. – D.lgs. n. 285 del 1992).
In particolare, gli aspetti più significativi che coinvolgono gli Associati riguardano:
- l’art. 2, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto in oggetto, che modifica l’art. 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle Assicurazioni Private (CAP). Viene fornita una nuova definizione di “veicolo”, in conformità alla normativa europea, che ai fini dell’obbligo di RCA di cui all’art. 2054 c.c., riguarda:
- qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
- i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del MIMIT e del MIT, di concerto con il Ministro dell’interno.
La riformulazione della nozione di veicolo con l’indicazione di limiti di velocità e di peso consente di includere nella copertura obbligatoria anche i veicoli elettrici leggeri. Rimangono fuori dalla nozione di veicolo i veicoli elettrici ultraleggeri (es. monopattino, segway, etc), il cui assoggettamento ad obbligo assicurativo è subordinato all’emanazione di un apposito decreto ministeriale cui ne è demandata la individuazione.
- l’art. 2, comma 1, lett. c) del decreto in oggetto che modifica e integra l’art. 122 del CAP, prevedendo che l’obbligo di RCA:
– riguarda i veicoli qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente (comma 1);
– si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento (comma 1-bis);
– riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze” (comma 1-ter).
– Con il nuovo comma 1-quater vengono introdotte le disposizioni in materia sanzionatoria, prevedendo, tra l’altro che la violazione della disposizione di cui al comma 1 è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 193 del C.d.S. (chi circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro; sono previste ulteriori e specifiche misure sanzionatorie secondo le circostanze) e la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all’art. 193, commi 2 e 3, C.d.S. (predetta sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta della metà in specifiche circostanze).
Inoltre, l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto in oggetto, ha introdotto il nuovo art. 122-bis nel CAP in tema di deroghe, prevedendo che non è soggetto all’obbligo di assicurazione RCA:
- il veicolo formalmente ritirato dalla circolazione nonché quello il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente (es. sequestro, fermo amministrativo, confisca);
- il veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto,
- il veicolo per il quale l’utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3 (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). La sospensione è attiva dal momento della registrazione nella banca dati delle polizze RCA da parte della compagnia, che deve comunicare all’assicurato l’espletamento di tale formalità, a partire dal quale la copertura non opera.
Considerando la portata innovativa delle nuove disposizioni, senza la previsione di un periodo transitorio per adeguarsi, con gli annessi dubbi e problematiche interpretative che possono avere impatti non trascurabili sulle attività degli Associati, la Federazione ha approfondito il caso delle flotte di veicoli immatricolati presenti all’interno delle aree delle concessionarie ai fini dell’obbligo assicurativo RCA.
I veicoli usati ritirati con minivoltura (ex art. 56, comma 6, D.lgs. 446/1997) per i quali è rilasciato dal MIT il “DU non valido per la circolazione” sono “ritirati” dalla circolazione in attesa della rivendita, non possono essere utilizzati come mezzo di trasporto e possono circolare, alle condizioni oggettive e soggettive disciplinate dal DPR 474/2001, solo se muniti di targa prova, coperta da apposita garanzia assicurativa. Anche la recente Lettera al mercato dell’IVASS del 27.07.2023 (in allegato) – ritenuta applicabile al nuovo quadro normativo delineato dal D.lgs. 184/2023 – chiarisce che il veicolo con “DU non valido per la circolazione” non può essere assicurato con un’ordinaria copertura assicurativa ma può essere utilizzato legittimamente come mezzo di trasporto soltanto con targa prova (DPR 474/2001) e la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso è coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia. Pertanto, si ritiene che in questo caso, salvo indicazioni diverse che dovessero essere fornite dalle Amministrazioni competenti, tali veicoli giacenti in area privata non possano essere oggetto di sanzione per mancanza dell’obbligo assicurativo RCA.
Per quanto riguarda i veicoli Demo e Km zero giacenti in aree private d’impresa il cui accesso è soggetto a restrizioni, l’ampliamento dello spazio territoriale della garanzia obbligatoria RCA potrebbe avere impatti rilevanti. A riguardo, il nuovo comma 1-ter dell’art. 122 CAP prevede che “resta valida, ai fini dell’adempimento dell’obbligo RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze” e come anche precisato dal MIMIT in una nota, “l’obbligo di copertura assicurativa si considera adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli (assicurati “Corporate”) ricomprendendovi, per esempio, le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus”. Pertanto, sembrerebbe che il legislatore abbia in qualche modo voluto esentare dall’obbligo assicurativo RCA tali veicoli, che sono fermi all’interno di aree private non soggette “a circolazione intensa e pericolosa”, ma la formulazione giuridica è poco chiara e lascia aperto il dubbio che la norma abbia solo confermato la possibilità di assicurare tali veicoli con le cd “polizze a libro matricola”, quale semplice modalità di gestione di rischi plurimi monosoggettivi senza escludere l’obbligo di copertura all’interno dei depositi e dei piazzali privati. Sul punto la Federazione si è attivata per un chiarimento ministeriale.
Infine, relativamente ai veicoli nuovi non immatricolati, mancando il DU e la targa di circolazione, si ritiene non possano essere utilizzati conformemente alla funzione di mezzo di trasporto (salvo nei casi previsti dal DPR 474/2001) e dunque non possono essere oggetto di sanzione per mancanza dell’obbligo assicurativo RCA.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena disponibili ulteriori aggiornamenti.
Circolare Federauto n. 4/2024 – CT 1/2024