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Decreto sospensivo emesso dal Tar Lazio sul DM 07-08-2023 che inseriva le preparazioni orali di CBD nella tabella dei medicinali stupefacenti

L’Associazione ICI – Imprenditori Canapa Italia ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio volto ad annullare il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 emanato dal Ministero della Salute, che ha disposto (a far data dal 21.09.23) l’inserimento delle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di Cannabis” nella tabella dei medicinali, di cui alla sezione B, del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (”Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”). Nello specifico, con l’anzidetto ricorso è stata denunciata l’illegittimità del DM del 7.8.23 in quanto, tra le altre cose, l’inserimento dei composti ad uso orale a base di CBD nella tabella dei medicinali ivi stabilito è stato disposto:
i) senza la previa adozione del parere del Consiglio Superiore di Sanità, richiesto dalla vigente normativa e, già nel 2020, ritenuto necessario dal Ministero della Salute, che aveva sospeso l’inserimento in tabella delle suddette composizioni in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico scientifici;
ii) senza che sia stato chiarito dalle preposte autorità se gli effetti del cannabidiolo varino con la percentuale di utilizzo. Il ricorso inoltre contesta, in via generale, la decisione di ricondurre il cannabidiolo (CBD) tra le sostanze stupefacenti o psicotrope; decisione che si pone in contrasto: a) con la giurisprudenza comunitaria (CGUE 19.11.2020, C663/18), che ha escluso che il CBD possa costituire uno stupefacente ai sensi del diritto europeo e b) con le posizioni assunte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tuttavia si segnala che insieme al suddetto ricorso è stata altresì proposta, in via incidentale, domanda cautelare presidenziale volta ad ottenere l’immediata sospensione del sopra richiamato DM del 7.8.23: successivamente all’entrata in vigore di tale provvedimento si sono infatti registrate ispezioni e accertamenti in danno degli operatori economici in esito alle quali è stata contestata la violazione dell’art. 73 del DPR 304/1990 (in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope) ed è stato altresì disposto il sequestro della merce (composti ad uso orale a base di CBD) presente presso gli esercizi.

Il Tar del Lazio Roma, al fine di evitare danni gravi e irreparabili all’intero comparto dovrebbe aver accolto la richiesta di sospensione del DM del 7.8.2023. Pertanto con decreto n. 6652/2023 pubblicato il 5.10.2023, il Tar afferma che “…Considerato che, avuto riguardo a quanto dedotto sul punto in ricorso nonché alla documentazione allegata che comprova l’attività di sequestro e chiusura degli esercizi, si ritiene la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. nelle more della trattazione collegiale….”. Alla luce di quanto sopra riportato l’efficacia del DM del 7.8.2023 è dunque sospesa fino alla camera di consiglio del 24.10.2023.

Comunicato FEI n. 850 del 06 ottobre 2023

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