L’1 dicembre è stato pubblicato in GUCE il regolamento di cui all’oggetto ai sensi del regolamento (CE) n.1925/2006 relativo all’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (art.8, par.2, lett. a, punto II, e lett. b). Nel 2015 gli Stati membri, Norvegia, Svezia, Danimarca richiedevano alla Commissione Europea di avviare la procedura di cui all’art.8 del citato reg.1925/2006 per un presunto rischio potenziale per la salute dei consumatori associato all’assunzione di catechine, in particolare di (-)-epigallocatechina-3-gallato negli estratti di tè verde.
Nel 2018 l’EFSA nel suo parere scientifico concludeva che pur essendo le catechine contenute negli infusi di tè verde, preparati in modo tradizionale nonché nelle bevande ricostituite aventi composizione analoga, potevano essere considerate sicure, l’assunzione giornaliera di dosi di (-)-epigallocatechina-3-gallato superiori a 800 mg provoca un aumento statisticamente significativo delle transaminasi, indicando ciò la presenza di lesioni epatiche.
In funzione del fatto che l’Autorità europea per la Sicurezza Alimentare non ha potuto stabilire un’assunzione giornaliera di catechine del tè verde negli alimenti che non desti preoccupazione per la salute ha deciso di vietare l’aggiunta agli alimenti o l’impiego nella fabbricazione di alimenti di (-)-epigallocatechina-3-gallato da estratti da tè verde a livelli pari o superiori ad 800 mg per dose giornaliera di alimento.
Nella sezione download la nota completa e il regolamento