Intervista di Andrea Tolomelli – presidente Abiconf
La crisi energetica porterà conseguenze dannosissime se non si attueranno al più presto misure emergenziali. Previsione dell’impignorabilità dei conti correnti; sospensione della possibilità di blocco delle forniture energetiche;rateizzazione dei maggiori costi
si renderanno necessari per impedire il default del sistema familiare in condominio.
I prossimi elevatissimi costi per i consumi di gas e luce porteranno di sicuro ad un aumento esponenziale della morosità. Le risorse economiche delle famiglie italiane sono da anni in via di esaurimento, prima per le notevoli difficoltà ingenerate dal Covid ed ora da quest’ultima sciagura energetica.
Non potranno risolvere la situazione i cosiddetti comportamenti virtuosi di minor consumo, vuoi perché di scarso impatto rispetto alla generalità del problema, vuoi in quanto per un’economia consumistica, quale la nostra, la riduzione dei consumi ingenera la recessione. Tra l’altro, nei condominii la morosità è determinata da un gruppo – più o meno cospicuo – di condòmini, che tra l’altro potrebbero essere coloro che utilizzano maggiormente e dissipatamente i servizi, quali quello di riscaldamento. Si rende, pertanto, necessario tutelare coloro che con sacrificio pagano puntualmente il dovuto evitandogli disservizi e l’onere di pagare loro anche per i morosi, solo per il fatto di vivere in condominio.
Dare applicazione al criterio della parziarietà
Occorre sostanzialmente, ora più che mai, dare applicazione al criterio della parziarietà che regola le obbligazioni in condominio, specie se consistenti in obbligazioni contrattuali legittimamente assunte.Difatti, nella piena attuazione dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, il secondo comma prevede espressamente che «i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini». Il disposto è così rafforzativo del criterio della parziarietà delle obbligazioni in condominio in luogo della solidarietà che permane eccezionalmente per quelle obbligazioni nascenti da fatto illecito ex articolo 2043 Codice civile.
Così, tra le tante la Cassazione civile 14530 del 9 giugno 2017, ha ripreso e consolidato l’orientamento maggioritario in giurisprudenza affermando la regola della parziarietà delle obbligazioni contrattuali del condominio con l’effetto di limitare la responsabilità dei singoli condòmini verso i terzi, in base al principio proporzionale che «il singolo condomino deve vedere limitata la misura della propria responsabilità in rapporto alla misura della propria partecipazione».
Intervento legislativo urgente
Orbene al fine di rendere effettivo il suddetto principio, occorre un provvedimento legislativo d’urgenza, con una duplice articolazione: una strutturale volta ad inserire nell’ambito dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione un comma 2-bis che stabilisca l’impignorabilità dei conti correnti intestati ai condòmini, ed una emergenziale che preveda il blocco della possibilità di sospensione delle forniture di gas ed energia elettrica per i prossimi dodici mesi. Difatti, la parziarietà delle obbligazioni in condominio può essere di fatto spodestata dall’antitetica e non prevista solidarietà attraverso il pignoramento del conto corrente condominiale (purtroppo legittimato da alcuna giurisprudenza di merito) e/o la sospensione della fornitura di gas o energia elettrica.
Il condominio è un ente privo di personalità giuridica, che non ha ragioni d’impresa o di lucro e nei conti correnti condominiali sono giacenti i fondi versati dai singoli condòmini in regola con i pagamenti e con più e diverse destinazioni (si pensi all’indennità di fine rapporto del portinaio, ai fondi per le manutenzioni straordinarie in corso o di prossima realizzazione, o ai fondi per le manutenzioni e servizi correnti) che, ove pignorati dal terzo creditore, ciò si tradurrebbe inevitabilmente in un aggressione del patrimonio dei condòmini in regola con i pagamenti senza una preventiva escussione dei morosi.
Vanno tutelati i condòmini virtuosi
Tra l’altro, a seguito delle previsioni dell’articolo 1130 bis Codice civile in materia di rendiconto condominiale è facilmente appurabile la destinazione dei fondi giacenti sul conto corrente. Al pari, la sospensione della fornitura o la semplice minaccia dei conseguenti forti disagi può rappresentare un “atto di forza”, che non ha ragioni di tutela, e che costringe i condòmini a far fronte alla morosità di alcuni, vuoi con la costituzione di un fondo morosità di cui la stessa giurisprudenza di Cassazione nega la possibilità (Cassazione civile 7401 dell’ 11 maggio 2012: «non essendo, peraltro, ammissibile la costituzione di un apposito fondo speciale su cui versare somme ingenti come quelle dovute dai condòmini morosi») vuoi “obbligando” l’amministratore ad utilizzare i fondi versati per altri scopi in attesa di rimpinguarli all’esito delle azioni legali nei confronti dei debitori.
D’altro canto non può richiedersi, in un sistema di economia liberale, alle società energetiche fornitrici dei condominii di farsi loro carico del disagio sociale determinato dal momento. Pertanto lo Stato, dovrebbe incentivare pesantemente ed eventualmente disciplinare e farsi garante, di piani di rateizzazione ad ampio respiro per le spese derivanti dai maggiori costi di questo difficile periodo.
La rateizzazione
Nei condomìni (specie quelli più grandi ed energivori) dovrebbero formularsi (con l’incentivo di Stato ed una apposita disciplina) da parte delle società fornitrici, già nell’immediato, progetti di rateizzazione quinquennali delle maggiori spese (sulla base dei previsionali rispetto agli anni precedenti). In sostanza occorre impedire e prevenire situazioni estreme che potrebbero solo ingenerare enormi problemi economico sociali. Corrono in questi giorni sui social le foto di manifestanti che stanno bruciando le bollette. Si badi, l’aumento esponenziale dei costi energetici, se non arginato con operazioni di rateizzazione del debito avrà conseguenze dannosissime su tutta la filiera delle forniture (pulizie, manutenzioni e servizi) che ne rischieranno una inevitabile ripercussione per la mancanza di fondi.
Il Sole 24 Ore – 12 ottobre 2022