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Accordi tra acquirenti e fornitori per la cessione di prodotti agricoli e alimentari

È divenuto pienamente operativo il decreto legislativo 198 del 2021 destinato a incidere profondamente sulla contrattualistica delle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari

È divenuto pienamente operativo il decreto legislativo 198 del 2021, che ha sostituito l’art. 62 del D.L. n. 1 del 2012, destinato a incidere profondamente sulla contrattualistica delle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari. Alla luce dei recenti chiarimenti, riepiloghiamo le modifiche di maggior rilievo:

SOGGETTI INTERESSATI
Acquirenti e fornitori che operano B2B. La disciplina opera nelle relazioni tra clienti e fornitori in tutta la filiera (e quindi ad es. dal produttore agricolo all’azienda di trasformazione, da quest’ultima alla catena distributiva, ecc.). Non si applica nei rapporti con i consumatori finali.

OGGETTO
Cessione di prodotti agricoli e alimentari eseguita da fornitori che sono stabiliti nel territorio nazionale

ESCLUSIONI
Oltre alla cessione di prodotti agricoli e alimentari ai consumatori, sono escluse anche le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative/organizzazioni di produttori di cui essi sono soci.

CONTRATTO
È OBBLIGATORIA la forma SCRITTA. I contratti si devono ispirare a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità e dovranno essere espressamente indicati:

  • La durata del contratto che deve tener conto della stagionalità delle produzioni;
  • Quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
  • Prezzo di cessione (fisso o determinabile sulla base di criteri pattuiti);
  • Modalità di consegna;
  • Modalità di pagamento.
  • Durata minima 12 mesi (non richiesta nel caso in cui l’acquirente esercita l’attività di somministrazione alimenti e bevande in un pubblico esercizio)

Se tutti gli elementi sopra indicati sono già definiti in un accordo quadro, è possibile sostituire il contratto in forma scritta con i documenti di trasporto o di consegna, con fatture o ordini di acquisto.

PAGAMENTI
In caso di consegne periodiche, il pagamento del corrispettivo deve avvenire entro trenta giorni per prodotti deperibili, ovvero entro sessanta se non deperibili, dal termine del periodo di consegna convenuto (o dalla data di effettiva consegna, che comunque non può essere superiore ad un mese, se successiva).

Nell’ipotesi di consegne non periodiche, i predetti termini si calcolano dalla data di consegna ovvero, se successiva, dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere.

Il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporta l’applicazione degli interessi legali di mora.

SANZIONI
La violazione della disposizione è punita molto severamente, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere il 5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento e comunque non può essere inferiore a € 2.000.

AUTORITA’ DI CONTRASTO
ICQRF(Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari) può avviare e condurre indagini di propria iniziativa, chiedendo ad acquirenti e fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni ed effettuando ispezioni in loco Può avvalersi dell’Arma dei Carabinieri oltre che della Guardia di Finanza.

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