Anche per l’anno 2022 gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, possono presentare domanda tra il 1° settembre ed il 30 settembre c.a. per accedere al beneficio del credito d’imposta nella misura massima di € 4.000.
Sono ammessi al beneficio i soggetti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che recano la presenza del codice ATECO 47.62.10, di cui al Registro delle imprese, quale codice di attività primario.
La domanda può essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” > “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” > “Credito di imposta edicole”.
Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 26 agosto 2022) che si allega alla presente (all.1). Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui è esercita l’attività, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
La domanda deve essere redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica e deve riportare le voci di spesa sopra indicate che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per l’anno 2022, unitamente agli aiuti di stato in regime de minimis ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti (2020/2021) e nell’esercizio finanziario in corso (2022). L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito con il relativo importo spettante sarà approvato con apposito decreto e pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria https://www informazioneeditoria gov.it/it/ entro il 31 dicembre 2022.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate.
Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.