Nel corso della conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 68/2022 (cd Infrastrutture bis), recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, la Senatrice Pergreffi insieme ad altri del Gruppo della Lega al Senato, ha presentato un emendamento volto a tipizzare il rapporto contrattuale fra dealer e costruttori per la distribuzione di autoveicoli, introducendo nel nostro ordinamento giuridico una serie di disposizioni che, di fatto, portano una maggior tutela a nostro favore.
Nello specifico l’art. 7 quinquies, commi 1-5, prevede che gli accordi verticali tra il costruttore automobilistico o l’importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 km, abbiano durata minima di cinque anni. Tali accordi devono regolare le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Nel caso in cui una parte non intenda procedere al rinnovo dell’accordo, deve dare comunicazione in forma scritta alla controparte, almeno sei mesi prima della scadenza, pena l’inefficacia della medesima comunicazione.
Si prevede anche che il costruttore o l’importatore, prima della conclusione dell’accordo, nonché in caso di successive modifiche allo stesso, fornisca al distributore autorizzato tutte le informazioni di cui sia in possesso, necessarie per poter valutare consapevolmente l’entità degli impegni da assumere e la sostenibilità degli stessi in termini economici, finanziari e patrimoniali, inclusa la stima dei ricavi marginali attesi dalla commercializzazione dei veicoli.
Al costruttore automobilistico o all’importatore che recede dall’accordo prima della scadenza contrattuale è fatto obbligo di corrispondere un equo indennizzo al distributore autorizzato parametrato congiuntamente al valore:
a) degli investimenti che questo ha in buona fede effettuato ai fini dell’esecuzione dell’accordo e che non siano stati ammortizzati alla data di cessazione dell’accordo;
b) dell’avviamento per le attività svolte nell’esecuzione degli accordi, commisurato al fatturato del distributore autorizzato negli ultimi cinque anni di vigenza dell’accordo.
L’indennizzo non è dovuto nel caso di risoluzione per inadempimento o quando il recesso sia chiesto dal distributore autorizzato. Queste disposizioni sono ricomprese nella Legge 5 agosto 2022, n. 108.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022) si conclude un lavoro condotto per mesi dalla Federazione fuori dai riflettori, sviluppando il confronto sui contenuti della proposta legislativa con il Ministero dello Sviluppo Economico e lo stesso Ministro Giorgetti, senza il cui appoggio mai avremmo potuto realizzare l’obiettivo prefissato che, evidentemente, è anche il frutto di un’ampia azione di sensibilizzazione in sede politica.
Possiamo dire con orgoglio di aver raggiunto un risultato importante in favore della nostra categoria che adesso trova riconoscimento giuridico nell’ordinamento italiano: siamo fra i pochi in Europa ad averlo.
Oggi interrompiamo il silenzio che abbiamo dovuto prudenzialmente imporci per proteggere il lavoro fatto ed il risultato ottenuto. La Federazione rende un grande servizio a tutti i concessionari!
Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente Federauto
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