Bando scaduto
Apertura termini di presentazione
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 7 milioni di euro al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit.
Sono considerate “società benefit” le imprese, costituite in forma societaria, di qualsiasi dimensione, “che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, bilanciando l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
L’agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (l’aiuto rientra in ambito de minimis).
Le imprese beneficiarie, alla data di presentazione dell’istanza devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite, attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
b) devono aver sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit tra il 19 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021;
c) svolgono un’attività economica in Italia in sede principale o secondaria;
d) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
e) non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ammissibili all’agevolazione le spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit, sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa nel predetto arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza. Rientrano tra le spese ammissibili:
a) le spese notarili e di iscrizione nel Registro delle imprese;
b) le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit;
c) l’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
L’agevolazione massima concedibile per beneficiario è pari a 10.000 euro e ciascun richiedente può presentare un sola domanda.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2021.
Le imprese che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda per via telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico alla quale è possibile accedere tramite la Carta nazionale dei servizi, intestata al legale rappresentante. E’ inoltre necessario essere in possesso di una posta elettronica certificata (PEC), di una marca da bollo da 16,00 euro da conservare e allegare i seguenti documenti:
a) documentazione attestante la costituzione o la trasformazione in società benefit;
b) titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico;
c) copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio in fase di istruttoria. Si evidenzia che le imprese amministrate da persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche devono inviare una Pec a cdibenefit@pec.mise.gov.it allegando il modulo domanda entro le ore 12:00 del 10 giugno 2022 per avere accesso alla piattaforma ministeriale e richiedere l’agevolazione nell’ambito della finestra di presentazione delle domande.
Il Ministero effettuerà i controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese mentre l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli in merito alla legittima fruizione del credito d’imposta.
Per informazioni e chiarimenti contattare Confcommercio Ascom Bologna Ufficio Credito: credito@amministrazione
Allegati nella sezione download:
- Decreto Direttoriale del 4 maggio 2022
- Decreto Interministeriale 12 novembre 2021
- Modello istanza
- Faq