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Tutela del metodo biologico e valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

La legge n. 23/2022, in estrema sintesi, prevede l’adozione di un Piano nazionale volto a promuovere e sostenere le produzioni con metodo biologico, stabilendo diversi obiettivi

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 23/2022 – entrata in vigore lo scorso 7 aprile -recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico” (allegato 1), e la Legge n. 30/2022 – entrata in vigore sabato 23 aprile 2022 – recante “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” (allegato 2).

Per quel che più interessa il settore rappresentato, la legge n. 23/2022, in estrema sintesi, prevede l’adozione di un Piano nazionale volto a promuovere e sostenere le produzioni con metodo biologico, stabilendo diversi obiettivi, alcuni dei quali di immediato interesse per le aziende della ristorazione collettiva.

In ordine a tale profilo, il Piano – che dovrà essere adottato con Decreto del MIPAAF da emanare entro il
prossimo 6 luglio – dovrà statuire interventi finalizzati a:

  • incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva (art. 7, comma 2, lett. c);
  • stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione (art. 7, comma 2, lett. h).

Quanto invece alla legge n. 30/2022 occorre sottolineare che nel corso del procedimento legislativo di approvazione di suddetto provvedimento, la Federazione si è battuta affinché non venisse impropriamente attribuita al settore agricolo la facoltà di effettuare l’attività di somministrazione, che come noto è riservata ai Pubblici Esercizi di cui alla L. n. 287/1991. Tale attività, infatti, implica un servizio di interesse pubblico che presuppone per sua stessa natura, un congruo tempo di permanenza nei locali da parte dei consumatori, caratteristica che giustifica, insieme ad altre specifiche peculiarità del settore, l’imposizione da parte dell’ordinamento di particolari adempimenti a tutela della sicurezza e salute di tutti i soggetti coinvolti.

In accoglimento delle proposte emendative presentate dalla Federazione, anche in sede di audizione in data 10 ottobre 2018 (cfr. circolare Fipe n. 72/2018), sono stati espunti i riferimenti all’attività di somministrazione contenuti, nel testo originario, all’art. 1, comma 2 e all’art. 5. Tali riferimenti sono stati quindi sostituiti – nel testo approvato in legge – dall’espressione “consumo immediato” che garantisce coerenza al sistema giuridico e all’attuale assetto del mercato. Si consideri invero che agli imprenditori agricoli, nell’ambito della vendita al dettaglio, è già consentito il consumo immediato dei prodotti primari o trasformati provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (art. 4, comma 8 bis del D.Lgs n. 228/2001).

Tutto ciò premesso, al fine di agevolare la comprensione dei suindicati provvedimenti legislativi, gli Uffici hanno realizzato una scheda illustrativa dei contenuti più significativi di entrambe le Leggi oggetto della presente circolare (allegato 3).

Trovi gli allegati nella sezione Download

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