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Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto PNRR-2 (D.L. 30 aprile 2022, n. 36) che rende definitivo il nuovo calendario degli obblighi in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito/credito.

L’introduzione dell’obbligo del POS per professionisti e commercianti risale al 2012 con il Decreto Crescita 2.0 (Decreto-legge 179/2012, articolo 15, comma 4). La norma prevedeva, a partire dal 1 ° gennaio 2014, l’obbligo per commercianti, artigiani, imprese e liberi professionisti di dotarsi di un POS per poter accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

L’obbligo di avere un terminale per la ricezione di pagamenti elettronici riguarda attualmente qualsiasi attività commerciale: edicole, negozi, bar, tabaccherie, supermercati, pizzerie, ristoranti, comprese le attività itineranti – cioè i venditori ambulanti e gli esercenti che operano attraverso mercati e fiere -. All’obbligo dell’installazione dell’apparecchio non era seguito un sistema sanzionatorio in caso di non utilizzo del POS.

L’art.18 del nuovo Decreto sopra citato ha sopperito a questa mancanza. Dal prossimo 30 giugno 2022 entreranno in vigore le sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte di debito/credito.

Il provvedimento riguarda sia le attività sopra indicate che in particolare i soggetti che esercitano:

– vendita di prodotti;
– prestazioni di servizi, anche professionali.

Laddove gli esercenti di dette attività rifiutino di accettare un pagamento attraverso carte di debito/credito, si renderà dovuta una sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico.

Quanto sopra, salvo che ricorra il caso di oggettiva impossibilità tecnica ( es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet). Per questo tipo di violazione la norn1a espressamente esclude la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta ( ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima prevista per Legge oltre le spese di procedimento). È previsto che i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico trasmettano all’Agenzia delle Entrate il totale giornaliero del transato.

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