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Definizione delle modalità e dei termini per la presentazione dell’istanza per i contributi per la ristorazione collettiva

L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le domande potranno esser trasmesse, esclusivamente per via telematica, dal 6 al 20 giugno 2022

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 44/2022, si comunica che è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento n. 151077/2022 che definisce le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 43-bis, del D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021, in favore delle imprese del comparto della ristorazione collettiva, la cui attività è identificata da uno dei seguenti codici ATECO:

  • 56.29.10: “Mense”
  • 56.29.20: “Catering continuativo su base contrattuale”.
    Con il suindicato Provvedimento, è stato altresì allegato il modello di istanza (cfr. anche le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione), e stabilito che le domande potranno esser trasmesse – anche tramite un intermediario – a partire dal 6 giugno 2022 e non oltre il 20 giugno 2022, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, o attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet della stessa Agenzia.
    Giova ricordare che per tale intervento è stato previsto un limite di spesa complessivo di 100 milioni
    di euro e che:
  • le risorse saranno ripartite in egual misura tra tutte le imprese istanti in possesso dei requisiti richiesti, fino a un massimo di 10.000 euro ciascuna;
  • le risorse eventualmente rimanenti dall’assegnazione di cui al punto precedente, saranno distribuite in funzione del rapporto tra il numero dei dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero dei lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti, la cui domanda sia risultata ammissibile, ferme restando le condizioni del Temporary Framework attualmente vigenti.
    Per poter beneficiare del sostegno economico è necessario che:
    a) gli istanti abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato dell’anno 2019. Per quanto riguarda le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, permane il requisito della perdita di fatturato non inferiore al 15% ma con riferimento al fatturato registrato nel periodo di attività del 2019 rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2020;

b) almeno il 50% dei ricavi del 2019 sia derivato dai corrispettivi dei contratti aventi ad oggetto il servizio di ristorazione collettiva;
c) alla data di presentazione dell’istanza, le imprese:

  • risultino regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese;
  • abbiano la sede legale o operativa in Italia;
  • non si trovino in liquidazione volontaria o sottoposte ad altra procedura concorsuale con finalità
    liquidatoria;
  • non siano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014).
    Tale condizione non si applica alle micro e piccole imprese, purché soddisfino la condizione di cui al punto precedente e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione dell’impresa.
    Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e/o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità di beneficiare di agevolazioni pubbliche

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