Ministero del Turismo – Decreto interministeriale
In attesa del decreto attuativo
È stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il decreto relativo agli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo, previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (contenente disposizioni per l’attuazione del PNRR), convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Il Fondo Rotativo per l’Innovazione intende migliorare la qualità dei servizi di ospitalità favorendo gli investimenti nelle strutture ricettive, destinando una riserva delle risorse stanziate alla riqualificazione energetica. Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma di contributo diretto alla spesa (contributo a fondo perduto) e finanziamento agevolato.
Il contributo diretto prevede percentuali diverse in relazione alla collocazione territoriale dell’impresa, minimo 5% massimo 30%. I programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, che include la regione Emilia Romagna, il contributo a fondo perduto è articolato, nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, come segue:
- 25% per le imprese di dimensione micro;
- 20% per le imprese di piccola dimensione;
- 15% per le imprese di media dimensione;
- 5% per le imprese di grande dimensione.
Al finanziamento agevolato verrà applicato il tasso d’interesse pari allo 0,50% annuo, durata massima di 15 anni con possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La banca finanziatrice potrà essere scelta dall’elenco dalle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero del Turismo, dell’ABI e di CDP.
Per i contributi diretti alla spesa sono disponibili 180 milioni di euro di cui 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Possono accedere all’agevolazione:
- le imprese alberghiere;
- le strutture che svolgono attività agrituristica (come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali);
- le strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti ammissibili devono possedere i seguenti requisiti:
a. gestire, sulla base di un contratto regolarmente registrato, un‘attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi o essere titolari degli immobili oggetto di intervento, in cui è esercitata l’attività ricettiva o il servizio turistico;
b. essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
c. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
d. avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale (gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale);
e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f. essere in regime di contabilità ordinaria;
g. avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.
I programmi di investimento ammissibili dovranno avere una dimensione minima non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, e riguardare i seguenti interventi:
a. interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
b. interventi di riqualificazione antisismica, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);
c. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e. interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f. interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g. interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
h. interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I Programmi di investimento dovranno risultare: a) compatibili con le rispettive finalità statutarie aziendali; b) organici e funzionali all’attività esercitata; c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo; d) realizzati in una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale.
I programmi di investimento dovranno inoltre essere avviati entro 6 mesi e conclusi entro 30 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, con possibilità di proroga della durata non superiore a sei mesi.
Ai fini del rispetto del green deal, gli interventi agevolati dovranno risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo».
Nell’ambito dei programmi di investimento, sono ammissibili, al netto dell’IVA, le seguenti spese:
a. servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
b. suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
c. fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell’importo complessivo ammissibile del programma d’investimento;
d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e. spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi all‘intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
Il Ministero del Turismo e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno individuato Invitalia quale soggetto gestore della misura agevolativa, in collaborazione con le banche convenzionate.
I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.