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FAQ e regole applicative sulla disciplina degli apparecchi senza vincita in denaro

Il 30 aprile è il termine ultimo per presentare le richieste di rilascio/sostituzione del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica con riferimento a determinate tipologie di apparecchi senza vincite in denaro

Facendo seguito alle circolari Fipe nn. 43 e 48 del 2022, si informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in vista della scadenza del prossimo 30 aprile – data entro la quale, ai sensi della Determinazione Direttoriale n. 90538/RU del 24 febbraio 2022, occorrerà inoltrare le richieste di rilascio/sostituzione del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica di determinate tipologie di apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art.110, comma 7, del T.U.L.P.S – ha pubblicato in data odierna sul proprio sito ufficiale la Circolare n. 14/2022 (allegato) recante alcune FAQ e indicazioni applicative in merito alla nuova disciplina regolamentare dei citati apparecchi.

Nel rinviare alla lettura dei diversi chiarimenti forniti con il documento in oggetto, sembra qui utile soffermarsi sulle regole applicative che l’Agenzia ha ritenuto di dover definire, atteso che, a fronte dell’elevatissimo numero di istanze già presentate, gli aventi diritto non hanno ancora proceduto al pagamento dei costi di rilascio del titolo autorizzatorio:

  • saranno considerate presentate nei termini, tutte le istanze che, alla data del 30 aprile 2022, risultino sull’applicativo almeno nello stato “protocollate”, pur potendo il pagamento essere effettuato in data successiva (anche se, naturalmente, prima del rilascio dei titoli) ma comunque entro l’anno in corso;
  • a partire dal 30 aprile 2022, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, potranno essere installati solo quelli per i quali sia stata presentata l’istanza di rilascio di nulla osta di esercizio e sia stato effettuato il relativo pagamento. Tali ultimi apparecchi potranno rimanere in esercizio fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento scaricabile dall’applicativo attraverso l’apposito pulsante “Azioni”, in attesa di ritirare il titolo;
  • qualora entro il 31 dicembre 2022, pur in presenza di pagamento del titolo autorizzatorio, il possessore/proprietario dell’apparecchio non abbia provveduto al ritiro del titolo stesso presso

l’Ufficio dei monopoli competente, la richiesta di rilascio di nulla osta perderà di efficacia e l’apparecchio potrà essere collocato in esercizio solamente previa richiesta di certificazione di conformità presso un organismo di verifica. Qualora il possessore/proprietario di apparecchio voglia evitare la perdita di efficacia del nulla osta e voglia continuare a mantenere in magazzino l’apparecchio stesso dovrà, pertanto, ritirare il nulla osta e contestualmente richiedere il rilascio dell’attestato di detenzione.

Tutto ciò considerato, l’Agenzia raccomanda a tutti i titolari che intendano mettere in esercizio gli apparecchi per la stagione estiva di effettuare il pagamento del titolo autorizzatorio con immediatezza, al fine di consentire la tempestiva predisposizione del dispositivo di sicurezza e del titolo autorizzatorio.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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