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Fei, accesso con Certificazione verde (Green pass base) in esercizi commerciali al dettaglio

Numerose sono le richiesta di chiarimenti, giunte in Federazione su come intendere l’accesso (con GP base o senza) rispetto a quelle attività che vendono beni inclusi nell’Allegato al DPCM del 21 gennaio.

Di seguito le nostre considerazioni sul punto fermo restando che, vista la novità della prescrizione e la carenza, ad oggi, di indicazioni ufficiali, seppur richieste agli enti istituzionali preposti ed al Governo, riteniamo necessario un confronto con le locali autorità di controllo.

Nel merito evidenziamo che le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 1/2022 prevedono che, a decorrere dal 1° febbraio, sia obbligatorio possedere il green pass “base” per accedere a “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” (D.L. 52/2021, art. 9-bis, comma 1-bis).

Il DPCM 21 gennaio 2022 ha individuato le suddette esigenze e, con specifico riferimento alle “esigenze
alimentari e di prima necessità”, ha indicato nell’Allegato un elenco di attività commerciali di vendita al
dettaglio cui è consentito l’accesso senza green pass. Detto elenco è indubbiamente basato sulla classificazione ATECO ma, rispetto a questa, evidenzia alcune importanti differenze che ci inducono a ritenere che tale strumento, più che per definire in maniera tassativa le attività esenti sulla base del codice ATECO loro attribuito, abbia lo scopo di indicare, tramite il riferimento alle attività che le commercializzano, le tipologie di beni che, secondo l’avviso del legislatore, sono necessarie per il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie che tale ricognizione intende salvaguardare.

Ad esempio la voce di cui al punto 1 dell’elenco di cui all’Allegato del DPCM, non coincide con nessuna
categoria della classificazione ATECO, ma ne rappresenta semmai una sintesi e inoltre reca alla fine l’esplicita esclusione dei casi di consumo sul posto. Pertanto, superando il criterio meramente formalistico del possesso di un determinato codice ATECO quale prevalente, primario o secondario – con l’auspicio che sul punto intervengano quanto prima dei chiarimenti ufficiali – in ossequio all’obiettivo di consentire il soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie di cui al DPCM, sembra di potersi ritenere che sia consentito l’accesso senza obbligo di green pass a tutte le attività commerciali al dettaglio che vendono i beni di cui all’allegato al DPCM, e quindi anche per le erboristerie.

Sul punto si ricorda che già nelle precedenti disposizioni Governative, in occasione delle pregresse chiusure degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, le erboristerie erano state ritenute attività assimilabili al comparto dei generi alimentari con specifico riferimento alla FAQ del Governo a seguito del DPCM del 22.03.2020.

Una volta effettuato l’accesso senza green pass, si ritiene che la vendita di beni diversi sia comunque
sempre consentita alla luce di quanto specificato nella FAQ governativa in cui si afferma che l’accesso agli
esercizi esenti dal green pass “consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al
soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri”. Tali attività, peraltro, potrebbero essere le uniche all’interno di uno specifico territorio comunale o, comunque, entro una distanza ragionevole, a commercializzare determinati beni di cui all’allegato, di modo che l’accesso alle stesse risulterebbe nei fatti indispensabile secondo le finalità della norma.

La gestione delle normative emergenziali non sembra comunque svolgersi secondo gli ordinari canoni di
interpretazione, circostanza che appare evidente anche dalle FAQ del Governo. Dopo l’ultimo aggiornamento, infatti, sono state inserite le seguenti:

FAQ del Governo

  1. Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili
    dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del
    DPCM 21 gennaio 2022?

    R. I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli.
  2. I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari,
    mediche e di prima necessità ai sensi del DPCM 21 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del
    green pass all’ingresso?

    R. No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare
    necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

Quest’ultima FAQ va comunque nel senso di rendere organizzativamente meno gravosi i controlli per gli esercizi diversi da quelli che vendono le tipologie di beni essenziali e quindi è certamente positiva. Pertanto la posizione della Federazione Erboristi Italiani è rappresentata nel contenuto di tale nota che è
stata elaborata sulla base della documentazione prodotta dal Governo anche in relazione alle FAQ
pubblicate sul sito istituzionale dello stesso.

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