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Divieto di commercializzazione cosmetici contenenti Lilial

Il Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29/10/2021 che modifica gli allegati II, III e V del Reg. (CE) 1223/2009 per quanto riguarda l’utilizzo nei cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR)

VIETA

dal 1 marzo 2022

la commercializzazione di cosmetici contenenti la sostanza 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide, nome INCI: Buthylfenil Methylpropional (Lilial).

Il Regolamento (CE) 1272/2008 in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze (CLP) aggiornato il 19.5.2020 ha determinato la modifica dell’allegato II del Regolamento 1223/2009 (elenco delle sostanze non ammesse nei cosmetici) – (Gazzetta Europea L 387/3.11.2021).

La sostanza in oggetto è una molecola di sintesi largamente utilizzata come componente odoroso – fragranza nei prodotti cosmetici in particolare profumi, shampoo, saponi, creme per il corpo, latti detergenti ma anche in alcuni prodotti per l’igiene della casa come i detersivi.

Strutturalmente si tratta di un’aldeide dall’odore floreale che ricorda le note profumate del lillà, mughetto e ciclamino che è presente nell’elenco degli allergeni del profumo insieme a diverse altre sostanze.

Il Comitato Scientifico per la sicurezza dei Consumatori della Commissione Europea (SCCS) ha rivalutato questa sostanza e nella suo parere del 14.12 2017 ha ritenuto che non si possa escludere la sua genotossicità. Il Regolamento (UE) 2021/1902, in estrema sintesi, alla luce degli studi condotti vieta l’utilizzo del del BMHCA – Buthylfenil Methylprpional nei prodotti cosmetici.

Alla luce di quanto esposto si rende pertanto necessario il ritiro dal commercio di tutti i prodotti cosmetici contenenti la sostanza in oggetto che dal prossimo 1 marzo 2022 non potranno più essere commercializzati. E’ pertanto necessario chiedere ai propri fornitori se nei prodotti acquistati è presente tale sostanze ed è comunque necessario controllare gli INCI dei prodotti cosmetici detenuti al fine di verificare la presenza del BMHCA attraverso il suo nome INCI.

Nel caso di presenza di BMHCA i prodotti cosmetici dovranno essere accantonati e sigillati in un contenitore con apposta la dicitura “Prodotti non vendibili o cedibili – da restituire al fornitore” e restituiti al fornitore con le modalità opportune. Traccia di tutta l’operazione dovrà essrre mantenuta in caso di controlli da parte delle autorità sanitarie.

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