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Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico

Il D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021 ha istituito, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico, che va a sostituire le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e gli assegni per il nucleo familiare, che da marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga.

L’Assegno Unico e Universale è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari che ne fanno richiesta e che hanno figli a carico di età inferiore a 21 anni. L’assegno viene attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

CHI NE HA DIRITTO

L’Assegno Unico e Universale spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori: non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati.

Inoltre, non sono previsti limiti di reddito. Nel caso in cui un nucleo familiare decidesse di non presentare l’ISEE, avrà comunque diritto a un assegno pari a 50 euro per ciascun figlio se minorenne e 25 euro se maggiorenne. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Per figli a carico, si intendono coloro che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE. I figli maggiorenni, per potere beneficiare dell’assegno, devono essere in possesso – al momento della presentazione della domanda – di uno dei seguenti requisiti:
• frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
• svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
• registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
• svolgimento del servizio civile universale.


Per i figli disabili a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa indipendentemente dai requisiti previsti per i figli maggiorenni. L’assegno è previsto anche per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per ottenere l’Assegno Unico e Universale è necessario presentare domanda all’INPS, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

L’assegno decorre da marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno infatti diritto agli arretrati dal mese di marzo. Le domande possono comunque essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda per l’assegno unico richiede l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
• composizione del nucleo familiare e numero di figli;
• luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
• IBAN di uno o di entrambi i genitori
La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia. Resta salva la possibilità di presentazione dell’ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU: in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.

UNA PANORAMICA SUGLI IMPORTI

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro al mese. L’importo decresce al crescere dell’ISEE, fino ad un minimo di 50 euro mensili a figlio se minorenne, 25 euro se maggiorenne, per ISEE pari o superiori a 40.000 euro o per chi decide di non presentare l’ISEE. A questa base si sommano varie maggiorazioni per:
• ogni figlio successivo al secondo;
• famiglie numerose;
• figli con disabilità;
• madri di età inferiore ai 21 anni;
• nuclei familiari con due percettori di reddito.
Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

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