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Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione nei luoghi di lavoro agli ultra cinquantenni

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Il decreto legge n. 1 del 7 dicembre 2022 ha introdotto novità in materia di obbligo vaccinale per gli ultra cinquantenni e applicazione di tale obbligo nei luoghi di lavoro modificando le disposizioni del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

In particolare, l’art. 1 comma 1 del decreto in commento, inserendo l’art. 4-quinquies nel D.L. n. 44/2021, prevede che a decorrere dal 15 febbraio 2022, nell’ambito del territorio nazionale, tutti i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale e cioè gli ultra cinquantenni, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui l’attività lavorativa è svolta:

devono possedere e sono tenuti ad esibire
una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021:
 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
 avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
 avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Al comma 2 dell’art. 4-quinquies si prevede conseguentemente che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni citate e cioè il possesso della certificazione verde, così come sopra descritta (Super Green Pass), da parte dei soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro, sottoposti all’obbligo di vaccinazione previsto dalle disposizioni in esame (ultra cinquantenni).

La verifica delle certificazioni verdi è effettuata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021 e cioè secondo le modalità indicate con il DPCM dello scorso 17 giugno, quindi, attraverso l’App “Verifica C 19” (circolare Fipe n. 108/2021).

I lavoratori a cui si applica l’obbligo e cioè i lavoratori che abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del decreto in esame o in data successiva, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

È vietato l’accesso dei lavoratori a cui si applica l’obbligo in commento e tale violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35:

  • per il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro in violazione di quanto predetto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore;
  • per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di verifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
  • in caso di reiterata violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
  • è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs n. 285/1992, secondo cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti a cui si applica l’obbligo in commento, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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