Facendo seguito alla circolare Fipe n. 147/2021, si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge n. 205/2021 – in vigore dall’8 dicembre 2021 – recante la “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, [c.d. “Riaperture discoteche”] recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (cfr. il testo del decreto coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione – allegato).
Come si ricorderà, il provvedimento ha previsto la riapertura del settore delle discoteche a partire dallo scorso 11 ottobre, in zona bianca, nel rispetto di specifiche condizioni e limitazioni, con riguardo:
• alla capienza, che non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, di quella massima autorizzata;
• al necessario possesso del green pass per i clienti, con obbligo di tracciamento dell’accesso;
• all’obbligo di rispettare le linee guida di settore;
• all’obbligo di indossare le mascherine (ai sensi delle nuove linee guida chirurgica oppure con protezione superiore come FFP2), ad eccezione del momento del ballo e alla necessità di garantire la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria.
Dette misure di prevenzione sono state integralmente confermate, salvo una specificazione relativa agli impianti di aereazione: l’art. 1 lett. a) n. 2 prevede che dovrà essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria oppure – qui la novità – di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell’aria del virus Sars-Cov2.
Il testo, come anticipato, continua a prevedere che dette attività possano svolgersi unicamente in zona bianca e che per accedere sia necessario il possesso del green pass ordinario, ma è bene ricordare che, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 5 del D.L. n. 172/2021, c.d. “super green pass” (cfr. circolare Fipe n. 167/2021), a partire dallo scorso 29 novembre le attività di discoteche, sale da ballo, e simili, sono consentite anche nelle zone gialle e arancioni (nel rispetto della disciplina della zona bianca) e gli avventori siano in possesso del green pass rafforzato, fatta eccezione per i minori di anni 12 (nelle attività per le quali è consentito l’accesso dei minori) e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica.
È bene, altresì, sottolineare che (in forza dell’art. 6 del D.L. n. 172/2021 sopra citato) anche in zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, l’accesso a tali attività è consentito esclusivamente ai possessori del super green pass (con le medesime eccezioni di cui sopra).
Inoltre, con riferimento alla necessità di osservare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida di settore, si ricorda che, con Ordinanza dello scorso 2 dicembre, il Ministero della Salute ha adottato le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che contengono una specifica scheda relativa alle discoteche e alle sale da ballo.
Considerato che in sede di conversione il testo non ha subito ulteriori modifiche di rilievo per il settore, per l’esame del provvedimento in oggetto si rinvia alla circolare FIPE n. 147/2021 citata in premessa e al testo del decreto coordinato con le modifiche introdotte con la legge di conversione.