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Contributo a fondo perduto di cui al Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse ex art. 2 del D.L. “Sostegni bis”

Le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, dal 2 dicembre prossimo e non oltre il 21 dicembre 2021

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 145/2021, si comunica che l’Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 336230/2021, pubblicato sul sito internet dell’Autorità, ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 2 del D.L. n. 73/2021, c.d. “Sostegni-bis”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e al Decreto 9 settembre 2021 del MISE, di concerto con il MEF, che ha previsto l’istituzione di un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”, volto a sostenere la continuità delle attività economiche destinatarie di misure restrittive anti Covid-19 che abbiano subito la
chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni tra il 1° gennaio 2021 e il 25 luglio 2021.

Tale misura è di particolare interesse per il settore rappresentato, in quanto possono accedervi tra gli altri, il settore delle discoteche, sale da ballo e simili (per i quali sono destinati in via prioritaria, 20 milioni dei 140 milioni di euro in totale stanziati), ma anche quello delle sale giochi e biliardi, e del catering per eventi, banqueting. Per agevolare la lettura e la comprensione della misura in oggetto, gli uffici della Federazione hanno elaborato una scheda tecnica (allegato 2), che riassume le principali indicazioni relative, tra l’altro, all’ammontare dei contributi, alle modalità di presentazione della domanda e ai soggetti beneficiari.

Tuttavia, è bene rilevare, già in questa sede, che le domande potranno essere presentate – telematicamente, anche per il tramite di un intermediario – a partire dal 2 dicembre prossimo e non oltre il 21 dicembre 2021 e che i contributi saranno erogati mediante bonifico bancario, al conto corrente indicato nell’istanza che deve essere necessariamente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Inoltre, giova sottolineare che il Provvedimento in oggetto conferma l’impostazione alla quale la Federazione era già giunta in via interpretativa (cfr. la circolare Fipe sopra richiamata),secondo cui le imprese che svolgono come attività prevalente quella identificata con Cod. Ate. 93.29.10 (vale a dire discoteche, sale da ballo, night-club e simili) possono accedere non soltanto al beneficio a valere sui 20 milioni di euro (destinato alle stesse in via prioritaria, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. a) DM MISE del 9 settembre 2021), ma anche al contributo calcolato sulle restanti risorse finanziarie (nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) DM MISE suddetto).

L’Agenzia delle Entrate, invero, chiarisce che tali soggetti, se in possesso dei rispettivi requisiti, potranno richiedere entrambi i contributi con la medesima istanza. Per ogni altro aspetto relativo alla misura in commento si rinvia alla lettura del provvedimento e della scheda tecnica, entrambi allegati. Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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