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Super Green Pass, nuove regole per i pubblici esercizi

In zona bianca al via dal 6 dicembre le nuove disposizioni per consumare al tavolo all’interno di bar e ristoranti

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282/2021, il Decreto Legge n. 172/2021, c.d. “super green pass”, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Il provvedimento, come anticipato dal Premier Draghi nella conferenza stampa tenutasi lo scorso mercoledì, prevede importanti novità in merito alla regolamentazione dell’emergenza pandemica. Ed è bene anticipare che, anche grazie al lavoro incessante della Federazione, che ha interloquito con le diverse rappresentanze istituzionali, il Decreto in oggetto consente di scongiurare, al momento, una nuova stagione di chiusure – nonostante la curva dei contagi abbia ripreso a crescere – grazie all’introduzione dello strumento del c.d. “super green pass”, consentendo ai nostri esercizi di proseguire l’attività, anche laddove le relative Regioni di appartenenza dovessero essere collocate nelle zone gialla e arancione.

Venendo al testo normativo, con riferimento alle disposizioni di interesse per il comparto, in questa sede preme segnalare:

Art. 4 – Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19

La disposizione, applicabile a partire dal prossimo 6 dicembre, prevede ulteriori attività e servizi – rispetto a quelli già previste dalla normativa vigente – per il cui accesso o la cui fruizione è necessario essere muniti di una valida certificazione verde. Per quel che più interessa il settore dei Pubblici Esercizi, la norma modifica l’art. 9-bis, comma 1, lett. a) del “Riaperture”, prevedendo ora esplicitamente la necessità del green pass per il consumo al tavolo al chiuso anche per i clienti alloggiati negli alberghi o altre strutture ricettive.

Art. 5 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

In quest’articolo risiede la novità più importante. Già a partire da lunedì 29 novembre, laddove le Regioni dovessero esser collocate in zona gialla o arancione, le limitazioni e le restrizioni previste dalla normativa vigente nei confronti, tra l’altro, delle imprese (tra cui quelle del settore rappresentato) non troveranno applicazione e dovranno osservarsi unicamente le prescrizioni concernenti la zona bianca; tuttavia, ai predetti servizi e attività potranno accedere, oltre i minori di anni 12 e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, solo i soggetti in possesso del c.d. “green pass rafforzato”. In altri termini, non sarà valido il green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (art. 9, comma 2, lett. c)) bensì saranno valide solo le certificazioni attestanti:

  • l’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del “Riaperture”);
  • l’avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis)

Dunque le attività di ristorazione che si troveranno in zona gialla o arancione potranno proseguire senza restrizioni orarie, né limitazione di persone allo stesso tavolo, fermo restando tuttavia che al consumo al tavolo al chiuso potranno accedere – oltre ai minori di 12 anni e io soggetti esonerati dalla vaccinazione – solo chi sia in possesso del green pass c.d. rafforzato. Tuttavia, tale condizione non si applica a coloro che vogliano accedere alle mense e al catering continuativo su base contrattuale, dunque, salva diversa indicazione delle autorità competenti, devono ritenersi incluse anche tutte quelle attività di ristorazione che svolgano, all’interno dei locali del proprio esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore di lavoratori di aziende, con le quali l’esercizio abbia instaurato un rapporto contrattuale avente ad oggetto tale servizio (cfr. circolare Fipe n. 14/2021).

Inoltre, il comma 2 della disposizione in oggetto precisa che fino al 5 dicembre sarà consentito effettuare le attività di verifica circa il possesso delle predette certificazioni verdi in formato cartaceo, nelle more che vengano effettuati gli interventi di modifica al DPCM del 17 giugno 2021 (cfr. circolare Fipe n. 108/2021), così come modificato ai sensi del DPCM dello scorso 22 ottobre (cfr. circolare Fipe n. 149/2021), recante, tra l’altro, la disciplina dello svolgimento delle verifiche del possesso delle certificazioni verdi.

Art. 6 – Disposizione transitorie

La norma prevede che a partire dal prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 la disciplina del “super green pass” trovi applicazione anche in zona bianca. In particolare, anche nelle Regioni che si trovino in detta zona, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla siano previste delle limitazioni saranno consentite esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato, oltre che ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso la disposizione precisa che quanto detto valga anche per i servizi di ristorazione, con le medesime eccezioni di cui sopra (mense e catering continuativo su base contrattuale, nonché ristorazione per i clienti alloggiati degli alberghi o di altre strutture ricettive, per le quali continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria). Al comma 2 si prevede che, in attesa che vengano apportate le modifiche di coordinamento al DPCM del 17 giugno 2021, sopra già richiamato, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari volti a consentire la verifica del possesso del green pass rafforzato.

Art. 7 – Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Come anticipato dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa citata in premessa, il provvedimento dispone un esplicito rafforzamento delle attività di controllo da parte delle forze di pubblica sicurezza, in ordine al rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni verdi. In particolare, il Prefetto territorialmente competente:

  • Entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in commento (vale a dire il prossimo 2 dicembre) sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovrà adottare uno specifico piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
  • Dovrà inoltre trasmettere settimanalmente al Ministro dell’Interno una relazione sui controlli effettuati nell’ambito territoriale di competenza.

Per quel che concerne lo svolgimento delle attività di verifica del possesso del green pass per l’accesso agli esercizi è ragionevole ritenere che il Ministero dell’Interno nei prossimi giorni emanerà una nuova circolare. Nel frattempo, sembra opportuno fare riferimento alla Circolare dello stesso Ministero dello scorso 10 agosto che aveva fornito precise indicazioni in merito, e sulla quale si rinvia alla circolare Fipe n. 134/2021.

In download in cartello da esporre nel locale con le indicazioni per il Super Green Pass

Trovi l'allegato nella sezione Download

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