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Novembre 2021, gli acconti d’imposta da versare

Nel calendario fiscale, tradizionalmente, il mese di novembre è da considerarsi molto intenso dal punto di vista degli obblighi di pagamento verso l’Amministrazione Finanziaria.

Si concentrano infatti molte scadenze connesse principalmente alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2020 (Modello Redditi 2021) e della dichiarazione IRAP. In aggiunta alle scadenze ordinarie, nel mese di novembre scade il termine per il versamento della seconda ed unica rata degli acconti d’imposta per il 2021.

Entro il 30 novembre 2021, anche per i soggetti che hanno dovuto anticipare la presentazione della dichiarazione entro il 30 Settembre 2021 al fine di poter accedere ai contributi a fondo perduto previsti dal recente Decreto Sostegni BIS, sono dovuti i versamenti della seconda rata a saldo degli acconti per le seguenti imposte dirette:
– IRPEF
Devono pagare l’acconto IRPEF relativo al 2021 i soggetti che presentano il modello REDDITI PF 2021 dal quale risulta un versamento d’imposta pari o superiore a 52 euro.
– IRES
L’acconto IRES è dovuto da tutti i soggetti che presentano il modello REDDITI SC 2021 o il modello REDDITI ENC 2021 dal quale risulta un versamento d’imposta pari o superiore a 21 euro.
– IRAP
L’acconto IRAP è dovuto se nel modello IRAP 2021 risulta un versamento d’imposta pari o superiore a 52 euro.

MODALITÀ DI CALCOLO
Gli acconti possono essere determinati in due modi:
• con il criterio c.d. “storico”;
• con il criterio c.d. “previsionale”.


Metodo storico
Se si utilizza il metodo storico, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP. Per determinare l’acconto dovuto bisogna applicare la percentuale di acconto fissata per l’imposta di riferimento (a regime, il 100%) all’importo indicato nella dichiarazione dei redditi per verificare, o meno, la sussistenza dell’obbligo di versamento, secondo quanto sopra riportato.

Metodo previsionale
Se si adopera il metodo previsionale, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno in corso, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d’imposta spettanti. Quindi, per determinare l’acconto dovuto in base al criterio previsionale, bisogna applicare la percentuale di acconto fissata per l’imposta di riferimento (a regime, il 100%, salvo che per l’acconto della cedolare secca stabilito al 95% fino al 2020) all’imposta che si prevede di conseguire nell’anno 2021.


MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO A REGIME
Tutti i suddetti acconti, ove dovuti, vanno versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103 euro. La prima rata è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, mentre la seconda rata va versata in unica soluzione entro il 30 novembre. Per il versamento, occorre utilizzare il modello F24 secondo le consuete modalità e coi codici tributo propri di ogni imposta o addizionale.


MISURA DELLE RATE
Il DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli ISA


– Soggetti ISA
I contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in luogo del 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, dal 2020 devono versare due rate di pari importo (ognuna del 50%). La novità interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente:

• esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
• partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti;
• applicano il regime forfetario;
• applicano il regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”);
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
Pertanto, per tali soggetti, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020:
• sia la prima che la seconda rata di acconto sono dovute nella misura del 50%;
• se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.


– Soggetti estranei agli ISA
Per gli altri contribuenti, resta ferma la consueta bipartizione e, quindi, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2020:
• la seconda rata di acconto è dovuta nella misura del 60%;
• se l’importo della prima rata non supera 103,00 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata.


Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest’ultima.

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