L’INPS integra la circolare n. 140/2021 in materia di decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo e fornisce ulteriori indicazioni sulla misura di esonero contributivo in oggetto
Con la circolare in commento, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni relativamente alla misura dell’esonero contributivo in esame destinato ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Ai fini della fruizione dello sgravio in commento, si rammenta, come già evidenziato nella circolare FIPE n. 141/2021, che a seguito di uno specifico intervento della Federazione, lo sgravio è stato reso compatibile con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Misura dell’esonero
L’importo dell’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021. Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.
Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro *(retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2. Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.
Modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”
L’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pertanto, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse. All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero. Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in commento e per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
- relativa matricola aziendale;
- dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione.
Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l’importo dell’agevolazione potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra richiamati. In caso di fusione aziendale (sia per unione che per incorporazione), l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione, nelle ipotesi in cui si sia realizzata tale operazione societaria, nel modulo di richiesta dell’esonero, in particolare nella stringa relativa alla posizione presso la quale sono stati fruiti i trattamenti di integrazione salariale nel periodo gennaio/marzo 2021, dovrà essere indicata la matricola aziendale oggetto di processo di fusione aziendale. Al riguardo, si precisa che anche nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici Ateco destinatari della misura, riguardanti i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo. Si precisa che il contributo aggiuntivo IVS, disciplinato dall’articolo 3, comma 15, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione. Inoltre, il successivo comma 16 del medesimo articolo 3 prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, si sottolinea che, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto
ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero contributivo. Resta ferma, per il datore di lavoro che ritenga il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dai sistemi informatici dell’Istituto non sia coerente, la facoltà di proporre, entro 30 giorni dalla ricezione
dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla Struttura territoriale competente dell’importo effettivamente spettante. La richiesta di riesame potrà essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda ““SOST.BIS_ES”.
La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza. L’Istituto verificherà la presenza nel c.d. elenco Deggendorf, di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella suddetta lista, non autorizzerà la fruizione della misura.