“Buono veicoli sicuri” per i veicoli sottoposti a revisione dal 1° novembre e per i successivi tre anni
Si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. 253 del 22 ottobre 2021, il decreto del MIMS 24 settembre 2021, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo per la revisione dei veicoli a motore, ai sensi dell’articolo 1, comma 706, della L. 178/2020 (c.d. «bonus veicoli sicuri») – v. circolari nn. 67/2021 e 53/2021).
Si ricorda che a decorrere dal 1° novembre 2021 scatta l’aumento della tariffa di revisione dei veicoli a motore di 9,95 euro: si pagherà 54,95 euro se la revisione verrà eseguita presso le officine della Motorizzazione Civile (contro i 45 euro ancora in vigore) o 79,02 euro se effettuata presso un centro privato autorizzato (ad oggi è di 66,8 euro).
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto in oggetto, viene disposto a titolo di misura compensativa del previsto aumento – in applicazione di quanto disposto dal comma 706 dell’art. 1 della L. 178/2020 – il riconoscimento di un buono, denominato «buono veicoli sicuri» di 9,95 euro, ai proprietari di veicoli a motore che dal 1° novembre 2021 e per i successivi tre anni, sottopongono il proprio veicolo alle operazioni di revisione (art. 80, comma, 8 CdS).
Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Buono veicoli sicuri», gestita da SOGEI (Società generale d’informatica S.p.a.), accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa. I contributi vengono assegnati secondo l’ordine temporale di ricezione delle richieste presentate a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La piattaforma entrerà in esercizio non prima del 22 dicembre 2021 (dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale).
Il contributo è riconosciuto per un solo veicolo e per una sola volta.
L’identità dei richiedenti è verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale nel caso di incaricato di società, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, di seguito «SPID» di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso la Carta d’identità elettronica (di seguito CIE) ovvero la Carta nazionale dei servizi (di seguito CNS), previste dall’art. 66 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
A tal fine gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l’attribuzione dell’identità digitale ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.
L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:
a) il numero di targa del veicolo sottoposto alle operazioni di revisione di cui all’art. 80 del Codice della strada, intestato al richiedente il rimborso o alla società nel caso in cui il richiedente è incaricato dalla società stessa;
b) la data dell’operazione di revisione;
c) il codice IBAN per l’accredito del rimborso;
d) cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di incaricato di società;
e) l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del rimborso.
L’applicazione prevede il rilascio, nell’area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma. La liquidazione del contributo avverrà da parte di CONSAP.