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Aggiornamento riconoscimento certificazioni extraeuropee ai fini del “green pass”

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di sabato 23 ottobre, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021 (allegato 1) che produrrà effetti a partire da oggi, 26 ottobre, e fino al prossimo 15 dicembre, che prevede un aggiornamento delle disposizioni riguardanti le limitazioni degli spostamenti dall’estero e introduce alcune novità in ordine all’equipollenza delle certificazioni verdi rilasciate da Paesi extraeuropei.

Per ragioni di completezza, giova in primo luogo premettere che, per quel che concerne i cittadini europei, l’art. 9, comma 8, primo periodo, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” e come valide ai fini enucleati dallo stesso Decreto, tra cui anche quello relativo all’accesso ai luoghi di lavoro (cfr. circolare Fipe n. 142/2021) e ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (cfr. circolare Fipe n. 125/2021).

Con riferimento ai soggetti stranieri extraeuropei, fermo restando che il secondo periodo dell’art. 9, comma 8 del citato “Riaperture” prevede la medesima equiparazione di cui sopra ma solo con riferimento alle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione (sul punto vedi infra), in sostanza l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre proroga fino al 15 dicembre 2021, quanto già previsto con precedente Ordinanza del 29 luglio 2021 (cfr. circolare Fipe n. 128/2021), la cui vigenza – originariamente disposta fino al 30 agosto – era stata prorogata, dall’Ordinanza dello scorso 28 agosto, fino a ieri 25 ottobre.

Il Provvedimento, per quel che più interessa il settore rappresentato, in sintesi prevede:
• all’art. 2, comma 2, che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia europea per i medicinali) e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture”, e potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Tuttavia con riferimento alla Repubblica di San Marino, preme segnalare l’attuale art. 6, comma 1, del D.L. n. 111/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2021, che – per effetto delle modifiche introdotte ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.L. n. 146/2021, c.d. “Fiscale” – prevede una specifica temporanea esenzione – operante nelle more dell’adozione di un’apposita circolare del Ministero della Salute che dovrà definire le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’EMA e, in sua assenza, massimo fino al 31 dicembre 2021 – dall’applicazione delle norme che richiedono il green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro, nonché, inter alia, ai servizi e alle attività indicate dall’art. 9-bis del “Riaperture” per i soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino;
• all’art. 7, che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d’America, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato italiano, relative alla vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) “Riaperture”), all’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) “Riaperture”) o all’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c) “Riaperture”). Anche in questo caso, la disposizione prevede che le certificazioni potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Con riferimento agli altri Stati extra europei, è bene segnalare che con Circolare n. 42957/2021 dello scorso 23 settembre, il Ministero della Salute ha espressamente indicato i vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere da riconoscere come equipollenti; in particolare, è stato previsto il riconoscimento:

• dei vaccini per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea, indicati espressamente nell’allegato 1 della medesima circolare. In sintesi, per ognuno dei 4 vaccini riconosciuti dall’EMA (Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca), viene riportata l’indicazione specifica dei Paesi ove viene somministrato, nonché della denominazione del vaccino e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio;
• di altri specifici vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca.

Per essere considerate come equipollenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano, le certificazioni emesse dai Paesi extra europei dovranno:
• riportare (i) i dati identificativi del titolare, (ii) i dati relativi al vaccino, (iii) data e somministrazione del vaccino, (iv) dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato;
• essere redatte in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, tedesca (oppure accompagnate da una traduzione giurata)

La richiamata circolare indica poi che la durata di tali certificati vaccinali è la medesima di quella prevista per la certificazione verde Covid-19 emessa dallo Stato italiano.
Gli uffici della Federazione, per agevolare la comprensione di una normativa complessa e in continuo divenire, hanno realizzato un breve Vademecum, che si trasmette con la presente (allegato 2). Per le restanti disposizioni dell’Ordinanza – recanti limitazioni in materia di spostamenti dall’estero – si rinvia alla lettura del Provvedimento allegato, come di consueto gli Uffici daranno tempestiva comunicazione in caso di ulteriori chiarimenti sul tema.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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