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Riapertura discoteche in zona bianca

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241/2021 il Decreto Legge 8 ottobre 2021 n. 139, recante “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive, ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (allegato).

Come noto la riapertura delle discoteche è un importante – e per niente scontato – risultato frutto di lunghi mesi di intenso lavoro del SILB che, supportato dalla Federazione, ha incessantemente interloquito con i vari decisori politici, tra cui il MISE, il Ministero della Salute, la Conferenza delle Regioni, il CTS. Al fine di consentire la riapertura di un settore rimasto chiuso per oltre un anno e mezzo, sono state elaborate e presentate soluzioni che dimostravano come fosse possibile riaprire in tutta sicurezza, anche attraverso specifici protocolli e costruendo progetti sperimentali. Ora che il risultato è stato ottenuto, il nostro ruolo diventa quello di esortare gli imprenditori a osservare rigorosamente la normativa vigente, affinché si possa guardare solo in avanti, scongiurando una nuova stagione di chiusure.

Venendo al testo normativo, la riapertura delle discoteche è prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 2, del provvedimento, che – aggiungendo il comma 1-bis all’art. 5, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d’ora in avanti “Riaperture”) – stabilisce che in zona bianca, già a partire da oggi, 11 ottobre 2021, tornino ad essere consentite le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • occorre rispettare i protocolli e le linee guida di settore (art. 1, comma 14, D.L. n. 33/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 74/2021);
  • l’accesso deve esser consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass, con tracciamento dell’accesso alle strutture (viene contestualmente integrato l’elenco delle attività di cui all’art. 9-bis del “Riaperture” per il cui accesso è prescritto l’obbligo di possedere una certificazione verde – art. 1, comma 1, lett. b);
  • la capienza non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, di quella massima autorizzata;
  • nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria e resta fermo l’obbligo di indossare le mascherine, a eccezione del momento del ballo. È bene precisare che tale disciplina non trova applicazione nelle zone gialla, arancione e rossa, ove tali attività continuano ad essere sospese. Inoltre, l’art. 1, comma 1, lett. a) n. 1 del Decreto Legge in oggetto modifica la disciplina applicabile agli spettacoli aperti al pubblico definita dall’art. 5, comma 1 del “Riaperture”. In sintesi, con riferimento agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, si prevede che l’accesso sia consentito solo ai soggetti muniti di green pass, alle seguenti condizioni:
  • in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, e gli spettacoli sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di un metro (sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale);
  • in zona bianca, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. Sempre in relazione agli spettacoli aperti al pubblico, sia in zona bianca che in zona gialla, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, con linee guida da adottare dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi fissati dal CTS, potrà essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita. Il provvedimento, all’art. 1, comma 1, lett. c), modificando l’art. 13, comma 1, del “Riaperture” dispone che, con riferimento alle violazioni concernenti la capienza consentita e il possesso del green pass, tra gli altri, per gli spettacoli aperti al pubblico e per le attività in sale da ballo e discoteche, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa dalla prima, si applichi, oltre alla sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro già prevista (combinato disposto di cui all’art. 13, comma 1 del “Riaperture” e art. 4, D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020), la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci a giorni.
    Infine, è importante rilevare che l’art. 3, prevedendo l’introduzione di un nuovo articolo al “Riaperture” (art. 9-octies) in materia di verifica del possesso del green pass negli ambienti lavorativi pubblici e privati, chiarisce che il lavoratore, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, sia tenuto a comunicare di non essere in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro (sui diversi profili concernenti l’obbligo del green pass per i lavoratori, cfr. circolare Fipe n. 142/2021) Per le restanti disposizioni (tra cui misure relative agli eventi sportivi, ai musei e altri istituti e luoghi della cultura), si rinvia alla lettura del provvedimento allegato.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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