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Newsletter Confguide 11 ottobre 2021

CE L’ABBIAMO FATTA, ARRIVA IL BONUS REGIONE ! 

Dai Dirigenti Regione Emilia Romagna ci perviene la seguente comunicazione:

Preg.me Associazioni ed Organizzazioni di riferimento

Con la presente comunico che si è provveduto ad adottare l’atto in allegato, di concessione dei contributi riguardanti il seguente bando : “Bando “bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici emergenza Covid-19. Art. 2 L.R. n. 2/2021″ approvato con D.G.R. n. 647/2021 e Det.Dir. n. 10486/2021”, pubblicato sul sito regionale al seguente link:

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/bonus-per-guide-turistiche-e-accompagnatori-turistici/graduatoria/concessioni/view

Si ricorda che successivamente alla presente pubblicazione provvederemo agli atti di liquidazione, indicativamente nei successivi 15/20 gg.

Si ricorda, altresì, che anche nella fase di liquidazione del contributo potranno essere effettuati controlli e verifiche delle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell’istanza, come disposto dal bando in questione.

Si ravvisa inoltre che si procederà con successivo atto a concedere i contributi ai soggetti, per i quali sono ancora in corso regolarizzazioni, il cui esito istruttorio risulti positivo e ad emanare gli atti di esclusione per quelli che siano risultati non ammissibili.

Da ultimo ravviso che siamo in fase conclusiva anche per l’atto di concessione per il bando per le IMPRESE che svolgono attività di guide turistiche Legge Regionale n. 40/2002 (chiuso il 4 agosto u.s.). Sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione una volta pubblicato.

Trovate l’elenco dei beneficiari anche in area download.


URGENTE COMUNICAZIONE DALL’UFFICIO LEGISLATIVO CONFCOMMERCIO NAZIONALE IN MERITO A GREEN PASS PER GUIDE/ACCOMPAGNATORI

Prego di tenerne debito ed accurato conto!

Dai nostri Uffici Centrali ci confermano l’obbligo di green pass anche per le guide, gae e gli accompagnatori turistici indipendentemente dal luogo oggetto di visita. Di seguito la specifica ricevuta.

L’art. 3, comma 1 del decreto 127/2021 che inserisce l’art. 9-septies al D.L. 52/2021 (c.d. “Riaperture) prevede che, a partire dal prossimo 15 ottobre, “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”.

Al comma 2, è precisato che, tale obbligo “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Nel caso di specie, si tratta di guide turistiche che svolgerebbero la loro professione solo ed esclusivamente in piazze, vie e parchi pubblici, quindi spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, pertanto sembrerebbe non doversi ritenere obbligatorio il green pass.

Tuttavia è necessario considerare che il sopra citato dettato normativo non specifica se si tratta di luogo di lavoro al chiuso o all’aperto.

Per tali motivi, non si può affermare con certezza che la guida turistica che svolga la propria attività lavorativa anche esclusivamente nelle modalità sopra indicate, possa ritenersi esonerata dall’obbligo del possesso e di esibizione del green pass.

In particolare, bisogna anche evidenziare che il lavoro della guida turistica consiste prevalentemente nell’aggregare un gruppo di persone e trascorrere del tempo insieme, pertanto, il solo requisito dell’aggregazione potrebbe ritenersi come elemento principale per far scattare l’obbligo del possesso del green pass.
Inoltre, è necessario considerare anche che il D.L. 105/2021 inserisce alla lett. c), nell’elenco dei luoghi in cui per potervi accedere è richiesto il green pass, i musei, le mostre, gli istituti ed altri luoghi della cultura anche se si trovano in spazi all’aperto.

Si ricorda infine che il profilo dell’accesso a spazi senza univoci varchi d’ingresso è trattato dall’art. 9-bis del DL 52/2021 rispetto al quale l’art. 3, comma 4, del DL 105/2021, ha precisato che, nel caso di sagre e fiere che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, resta per gli organizzatori l’onere di informare il pubblico dell’obbligo del possesso del green pass.

In conclusione, secondo le considerazioni sopra esposte, riteniamo che, in mancanza di una disposizione normativa chiara in merito a tale fattispecie, non sia possibile ritenere esclusa dall’obbligo del green pass l’attività lavorativa della guida turistica anche se svolta esclusivamente all’aperto.


Un cordiale saluto.

La Presidente Paola Balestra

Trovi l'allegato nella sezione Download

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