Riduzione del tenore massimo di piombo nei vini

Il Regolamento (UE) 2021/1317 del 9.08.2021 modifica il regolamento (CE) 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di piombo

Il regolamento (UE) 2021/1317 del 9 agosto 2021 (in allegato) modifica il regolamento (CE) 1881/2006 per quanto riguarda il tenore massimo di piombo in alcuni prodotti alimentari tra cui i vini e le bevande a base di vino.

Il tenore massimo di piombo nei vini è ridotto come segue:
• vini ottenuti dai raccolti 2022 in poi: 0,10 mg/kg (prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 0,20 mg/kg – prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021 0,15 mg/kg);
• vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ottenuti dai raccolti 2022 in poi: 0,10 mg/kg (prodotti ottenuti dai raccolti dal 2001 al 2015 0,20 mg/kg – prodotti ottenuti dai raccolti dal 2016 al 2021 0,15 mg/kg);
• vini liquorosi ottenuti da uve dai raccolti 2022 in poi: 0,15 mg/kg

I prodotti legalmente commercializzati prima dell’entrata in vigore del regolamento (30 agosto 2021) possono rimanere sul mercato fino al 28 febbraio 2022.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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