È necessario introdurre un’apposita avvertenza sull’etichetta di integratori alimentari contenenti derivati da Garcinia Cambogia
La Federazione Erboristi ci ha informato che il Ministero della Salute ha reso noto che il Gruppo interdisciplinare di esperti chiamato a pronunciarsi sui casi di epatotossicità conseguenti l’uso di integratori alimentari contenenti estratti e preparati di Garcinia cambogia ha concluso che le cause sono da ricondurre a probabili reazioni i tipo idiosincrasico.
In ogni caso lo stesso Gruppo di esperti ritiene necessario introdurre un’apposita avvertenza sull’etichetta di integratori alimentari contenenti derivati da Garcinia Cambogia:
AVVERTENZA IMPORTANTE: Qualora a seguito dell’uso del prodotto insorgano dei disturbi, a carico della funzione epatica o del sistema nervoso centrale, interrompere l’assunzione e sentire il parere del medico.
A seguito di una revisione della letteratura scientifica attualmente disponibile lo stesso Gruppo di esperti, ha ritenuto che non ci siano evidenze che supportino gli effetti fisiologici attribuiti alla Garcinia Cambogia, presenti nelle linee guida ministeriali e per questo sono stati eliminati dalle medesime gli effetti fisiologici (claim) previsti precedentemente per la Garcinia gummi gutta sin. Garcinia Cambogia, che, pertanto, non potranno più essere vantati.
Tale decisione è stata ufficializzata attraverso la pubblicazione di un decreto dirigenziale che modifica l’allegato 1 del DM 10 agosto 2018 sull’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari, già modificato dal decreto dirigenziale 26 luglio 2019.
Gli OSA – Operatori del Settore Alimentare dovranno provvedere a conformare l’etichetta degli integratori alimentari contenenti estratti e preparati di Garcinia gummi gutta sin. Garcinia Cambogia entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Non appena possibile come F.E.I. interverremo sul Minstero della Salute al fine di avere un chiarimento sul destino dei prodotti presenti nei punti vendita dopo il 31 dicembre 2021 e in tal senso informeremo i nostri Soci.
Anche questa volta il Ministero ribadisce che è responsabilità degli OSA che immettono in commercio un integratore alimentare, garantire la conformità degli stessi alla legislazione alimentare e a garantire i requisiti di sicurezza.
Il Ministero ribadisce inoltre che l’OSA è responsabile anche per quanto concerne la verifica che gli ingredienti utilizzati non siano da ritenersi Novel Food ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2283, acquisendo tutta la documentazione necessaria a comprovarlo e mettendola a disposizione delle autorità competenti per i controlli nel caso fosse richiesta.
In caso di eventuali dubbi riguardo lo status di Novel Food dell’ingrediente si ribadisce l’utilità dello strumento del Regolamento (UE) 456/2018.
Come più volte precisato dalla nostra Federazione di categoria il Ministero ribadisce ulteriormente che non può essere definito come “estratto” un ingrediente di fatto costituito da una sostanza chimicamente predefinita.
Al fine dell’impiego una sostanza o ingrediente alimentare:
1- Non deve essere un Novel Food ex reg. (UE) 2015/2283;
2- Se non è un Novel Food NON deve essere citata nell’elenco degli ingredienti come estratto “xyz” di titolato in “xyz” ma con il nome della sostanza, e se del caso può essere seguito dall’indicazione della fonte da cui è stato estratto.
La Federazione ritiene sufficiente il risultato ottenuto frutto di un continuo e costruttivo dialogo tra i propri organi istituzionali e i funzionari direttivi dell’Ufficio 4 del Ministero della Salute.
Si ritiene che al di là delle necessarie considerazioni tecnico-scientifiche sia prevalso il buon senso anche alla luce dell’esame della letteratura scientifica a riguardo discriminando attentamente la qualità degli studi esaminati.
Per saperne di più leggi la nota del Ministero qui allegata.