A partire da venerdì 6 agosto in zona bianca (e anche nelle altre zone di rischio, sempreché l’attività non sia sottoposta a chiusura), in relazione alle attività di pubblico esercizio, è necessario il possesso da parte del cliente del c.d. “green pass”
A seguito delle numerose richieste pervenute alla Federazione, si trasmette un modello di delega attraverso il quale il titolare del Pubblico Esercizio, il proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi o attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID, può delegare l’attività di verifica di cui all’art. 13, comma 1 del DPCM del 17 giugno 2021 (allegato).
Giova ricordare che:
- possono essere delegati all’attività di verifica sia dipendenti che soggetti terzi;
- fatto salvo quanto disposto in tema di banchetti nell’ambito di eventi e cerimonie dall’art. 34, comma 9 bis del DL 73 “Sostegni bis” convertito in legge n. 106/2021 (cfr. circolare Fipe n.126/2021), sono esclusi dal controllo sul possesso delle certificazioni verdi i minori con età inferiore a 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
- i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra indicati (o loro delegati) sono tenuti a verificare il possesso di tale certificazione, secondo le modalità indicate con il DPCM dello scorso 17 giugno, quindi, esclusivamente attraverso l’App “Verifica C19” (cfr. circolare Fipe n. 108/2021);
- oltre alle sanzioni di cui all’art. 13 del DL n. 52 “Riaperture”, convertito in legge 17 giugno 2021 n. 87, è stata introdotta una specifica sanzione accessoria – chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni – applicabile dopo due violazioni commesse in giornate diverse, dell’obbligo di verifica del green pass;
- permane l’obbligo del rispetto delle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio u.s.: segnatamente, nell’ambito delle attività di ristorazione, permane (i) l’indicazione del numero massimo di presenze contemporaneamente ammesse nei locali, in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e (ii) l’obbligo, in caso di prenotazione, di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni (circolare Fipe n. 96/2021)