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Riconoscimento certificazioni extraeuropee ai fini del “green pass”

È stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute che introduce alcune novità sull’utilizzo del green pass (anche ai fini dell’accesso alle attività e ai servizi per i quali ne è prescritto il possesso) per gli stranieri extraeuropei

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 125/2021, si comunica che è stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 (allegato) che produrrà effetti a partire da domani, 31 luglio, e fino al prossimo 30 agosto, che prevede un aggiornamento delle disposizioni in materia di limitazioni degli spostamenti dall’estero e introduce alcune novità sull’utilizzo del c.d. green pass (anche ai fini dell’accesso alle attività e ai servizi per i quali ne è prescritto il possesso) per gli stranieri extraeuropei.

Giova ricordare che per quel che concerne i cittadini europei, l’art. 9 comma 8, primo periodo, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021, riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea come “equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano” e come valide ai fini enucleati dallo stesso Decreto (tra cui anche quello di cui al nuovo art. 9- bis del “Riaperture”, che, come ormai noto, a partire dal 6 agosto 2021, prescrive il possesso del green pass per l’accesso, inter alia, ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso, o alle attività di sale giochi) se conformi ai criteri definiti dal Ministero della Salute (cfr. Circolare MdS del 28 giugno 2021). Sul punto occorre altresì richiamare il Reg. (UE) n. 2021/953 che ha istituito il c.d. “Certificato Covid digitale dell’UE”, su cui si rinvia alle circolari Fipe nn. 58, 83 e 108 del 2021.

Con riferimento ai soggetti stranieri extraeuropei, il secondo periodo dell’art. 9, comma 8 del citato D.L. “Riaperture” prevede la medesima equiparazione di cui sopra, ma solo con riferimento alle certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sempre a condizione che siano conformi ai criteri definiti dal Ministero della salute (cfr. Circolare MdS sopra richiamata).

Nel contesto normativo sopra indicato si inserisce oggi l’Ordinanza del Ministero della Salute in oggetto che, per quel che più interessa il settore rappresentato, in sintesi prevede:
– all’art. 2, comma 2, che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA (Agenzia europea per i medicinali) e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche ai fini di cui all’art. 9, comma 10-bis, del “Riaperture”. Come già sopra rilevato, tra i fini indicati da tale norma, figura anche quello di cui all’art. 9-bis del “Riaperture”, concernente l’accesso ai servizi e alle attività indicate al comma 1 della stessa norma. La disposizione, inoltre, chiarisce che le tali certificazioni potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.

– all’art. 7, che le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d’America, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato italiano, relative all’avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) “Riaperture”), all’avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) “Riaperture”) o all’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9, comma 2, lett. c) “Riaperture”). Anche in questo caso, la disposizione prevede che le certificazioni potranno essere esibite in formato digitale o cartaceo.

In altri termini, a titolo esemplificativo, un cittadino degli Stati sopra indicati, mostrando una delle richiamate certificazioni (anche in formato cartaceo) rilasciata dal proprio Stato d’appartenenza, potrà accedere ai tavoli al chiuso di un esercizio di ristorazione sul territorio italiano.

Per le restanti disposizioni dell’Ordinanza – recanti limitazioni in materia di spostamenti dall’estero – si rinvia alla lettura del Provvedimento allegato.

Trovi l'allegato nella sezione Download

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