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Fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

L’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”).

Come noto, la citata disposizione, ha introdotto un credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per i tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per il 2021.

Ora, il Provvedimento in esame, stabilisce i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, ai fini del rispetto del predetto limite di spesa, nonché il modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la comunicazione. Alla seguente pagina è possibile scaricare il provvedimento e i relativi allegati: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-15-luglio-2021.

In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, possa essere effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021. Nel suddetto arco temporale è possibile presentare una nuova domanda sostitutiva nonché rinuncia al beneficio. ll sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

La Comunicazione, su apposito modello, è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante i canali telematici dell’Agenzia o l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del sito.

Secondo le indicazioni del Provvedimento, tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, in rapporto alle risorse disponibili, ai fini del rispetto del plafond di 200milioni di euro per l’anno in corso.

Il Provvedimento specifica, infine, che il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione tramite F24 le cui istruzioni per la compilazione saranno impartite con successiva risoluzione.

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