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Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. n. 52/2021 c.d. “Riaperture”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146/2021, la Legge 17 giugno 2021 n. 87, di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, c.d. “Riaperture” recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, già in vigore da oggi, 22 giugno (cfr. testo del Decreto coordinato con le modifiche introdotte con la legge di conversione, allegato).

È bene fin da subito sottolineare che, a seguito dell’approvazione delle proposte emendative governative, nel testo sono confluite anche le disposizioni del D.L. n. 56/2021 c.d. “Proroghe” e del D.L. n. 65/2021 c.d. “Riaperture-bis” (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), di cui viene, conseguentemente, disposta l’abrogazione (art. 1, commi 2 e 3 della legge di conversione).

In sostanza, il regime giuridico concernente le misure restrittive applicabili al settore dei Pubblici Esercizi è rimasto pressoché immutato, ad eccezione delle seguenti modifiche approvate ex novo in sede di conversione:
Art. 5, comma 1 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
La disposizione, che già nel testo previgente aveva stabilito la riapertura (a partire dallo scorso 26 aprile) in zona gialla degli spettacoli aperti al pubblico, precisa ora – in linea con la lettura che la Federazione aveva già fornito nelle circolari a commento del D.L. “Riaperture” (cfr. circolare Fipe n. 73/2021) e del D.L. “Riaperture-bis” (cfr. circolare Fipe n. 89/2021) – che tali spettacoli possono esser svolti anche in locali di intrattenimento e musica dal vivo. Viene poi confermato il regime relativo alla necessità di rispettare le misure di prevenzione stabilite nelle linee guida vigenti, nonché delle seguenti misure:

  • organizzazione del pubblico con posti esclusivamente a sedere preassegnati;
  • dovrà essere assicurato il distanziamento di almeno un metro, sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;
  • la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala (è bene comunque precisare che, ai sensi del comma 3 della disposizione in commento le linee guida di settore possono prevedere un diverso numero massimo di spettatori per gli eventi all’aperto. A tal proposito, quelle attualmente vigenti – approvate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio – conferiscono tale facoltà alle Regioni, sulla base dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e alle caratteristiche dei siti e degli eventi).
    È bene, tuttavia, specificare che permane la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Art. 7 – Fiere, convegni e congressi
La norma, solo parzialmente modificata in sede di conversione, conferma la disposizione che aveva previsto la riapertura, a partire dallo scorso 15 giugno, delle fiere (viene ora precisato che siano consentite anche quelle svolte su area pubblica) e, a partire dal prossimo 1° luglio, di convegni e congressi. Con riferimento alle fiere, giova precisare che, con Ordinanza del 28 maggio 2021, il Ministero della Salute ha stabilito che le stesse debbano svolgersi nel rispetto del Protocollo AEFI (allegato all’Ordinanza di cui sopra) di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici e che la partecipazione alle attività connesse all’organizzazione dell’evento fieristico sia consentita soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del Decreto in commento.

In particolare, nel Protocollo è presente una specifica sezione relativa all’area catering, che, oltre a rinviare alle specifiche norme di settore (e quindi alle linee guida vigenti – cfr. check list Fipe), prescrive, senza pretese di esaustività, che:

  • l’area catering sia sempre presidiata dal personale addetto al controllo;
  • negli eventi in cui sono previsti posti a sedere, il pasto sia servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati;
  • ove non sia possibile organizzare posti a sedere, potranno essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati da consumare individualmente nell’area dell’evento oppure nelle vicinanze, nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro.
    Art. 8-bis, comma 2 – Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose
    La norma ripropone la disposizione di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. “Riaperture-bis”, secondo cui, come noto, in zona gialla, già a partire dallo scorso 15 giugno, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, sempre nel rispetto dei protocolli e delle linee guida di settore, nonché con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
    In sede di conversione è stato precisato, anche grazie all’azione della Federazione, che tali eventi possono essere organizzati anche mediante servizi di catering e banqueting.
    Per quel che concerne la verifica circa il possesso, da parte degli ospiti, di una delle certificazioni verdi, si rinvia alla circolare Fipe n. 108/2021, nella quale sono state analizzate le novità introdotte con il DPCM dello scorso 17 giugno.
    Art. 9 – Certificazioni verdi COVID-19
    La norma, recante la disciplina delle certificazioni verdi C-19, è stata modificata in modo da farvi confluire le novità che erano state previste ai sensi dell’art. 14 del D.L. “Riaperture-bis” (in termini di validità della certificazione verde per l’avvenuta vaccinazione – aumentata da 6 a 9 mesi – e del suo rilascio anche contestualmente alla somministrazione della prima dose, con validità dal 15 giorno successivo alla somministrazione). Inoltre, nell’iter di conversione è stato introdotto un nuovo comma (il 10-bis) che individua tassativamente le ipotesi e, quindi, le finalità, per le quali possono essere utilizzate tali certificazioni, tra le quali:
  • per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa (art. 2, comma 1);
  • per accedere a particolari eventi di spettacoli aperti al pubblico (art. 5, comma 4), o a particolari eventi fieristici (art. 7, comma 2), ove sia espressamente previsto dalle linee guida di settore;
  • per partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose (art. 8-bis, comma 2).
    È bene inoltre ricordare che, con il già richiamato DPCM dello scorso 17 giugno (cfr. circolare Fipe n. 108/2021), è stata data attuazione al comma 10 della norma in commento, prevedendo le disposizioni attuative della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle “certificazioni verdi Covid 19”.
    Come anticipato in premessa, nel corpo del provvedimento in esame sono confluite anche le disposizioni recate dal D.L. n. 56/2021, c.d. “Proroghe”, tra cui quelle concernenti i termini per le deliberazioni circa il rendiconto di gestione e il bilancio di previsione degli Enti locali (cfr. art. 11 quater).

Inoltre, come già anticipato con circolare Fipe n. 107/2021, nel corso del procedimento di conversione in legge del provvedimento in oggetto è stato approvato il nuovo art. 11-sexiesdecies che proroga al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza delle sanzioni per l’anno 2021 relative all’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese di cui all’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124/2017 (per tutti i dettagli si rinvia alla richiamata circolare). Infine, si coglie l’occasione per comunicare che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 dello scorso 31 maggio la Legge n. 76/2021 di conversione del D.L. n. 44/2021 c.d. “Covid Aprile” (cfr. circolare Fipe n. 60/2021) con riferimento alla quale non si ravvisano novità di interesse per il settore dei pubblici esercizi.

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