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Attuazione della piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle “certificazioni verdi”

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 104/2021, si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143/2021 il DPCM del 17 giugno 2021 (allegato 1), già efficace da ieri, 17 giugno, recante disposizioni attuative dell’art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture” (cfr. circolare Fipe n. 73/2021) e dell’art. 42 del D.L. n. 77/2021, in materia di certificazioni verdi Covid-19 e che, tra l’altro, individua i soggetti deputati al controllo delle certificazioni e le modalità con le quali potrà avvenire tale verifica.

Il DPCM, in particolare, definisce l’attuazione della piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale DGC) per il rilascio, la verifica e l’accettazione delle certificazioni Covid-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo. Il Ministero della Salute rilascia tale certificazione sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province autonome relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal virus dal Covid-19. Trattasi, in particolare, di un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, contenente un QR Code per verificarne autenticità e validità, che i cittadini potranno scaricare su pc, tablet o smartphone accedendo ai seguenti canali digitali:
• sul sito dedicato www.dgc.gov.it;
• sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoliregionali;
• sull’App Immuni;
• sull’App IO.
Per quel che concerne la verifica circa il possesso della certificazione in commento, il provvedimento prevede una particolare procedura (cfr. art. 13), che consente di controllare autenticità, validità e integrità delle certificazioni verdi, senza rendere visibili le informazioni circa l’evento sanitario che ne ha determinato l’emissione (guarigione, vaccinazione o esito negativo del test diagnostico).

I soggetti tenuti ad effettuare tale attività di verifica dovranno scaricare l’App “VerificaC19” (già disponibile su AppStore e PlayStore), che consente di controllare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet, e senza che vengano memorizzate sul dispositivo le informazioni personali. In particolare, l’interessato mostrerà il QR Code (in formato digitale oppure cartaceo), che sarà “letto” dal verificatore attraverso l’App in parola, che, a quel punto, mostrerà graficamente l’effettiva validità della certificazione, nonché il nome, il cognome e la data di nascita. Sul punto, è previsto che, su richiesta del verificatore, l’interessato debba dimostrare la propria identità personale mediante esibizione di un documento di identità.

Giova sottolineare che tra i soggetti deputati allo svolgimento di tale attività di verifica, oltre ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, vengono individuati, tra gli altri:

• il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, che dovrà essere iscritto in un apposito elenco tenuto, anche telematicamente, dal Prefetto competente per territorio (cfr. art. 3, comma 8, L. n. 94/2009);
• i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di una delle certificazioni verdi, nonché i loro delegati (i quali dovranno essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica);
• il proprietario o chi detiene legittimamente i luoghi o i locali in cui si svolgono eventi e attività per la partecipazione ai quali è prescritto il possesso del green pass, nonché i loro delegati (anche in questo caso, incaricati con atto formale).

È bene quindi precisare che tale procedura dovrà essere osservata anche nell’ambito delle feste conseguenti a cerimonie civili o religiose, in relazione alle quali, come ormai noto, l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis” (cfr. circolare Fipe n. 89/2021), prevede che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi.
Nonostante la piattaforma sia già attiva, e le disposizioni del provvedimento in commento siano già efficaci, laddove dovessero verificarsi delle problematiche applicative concernenti l’emissione dei certificati (dal portale del Governo dedicato al tema in commento, emerge, ad esempio, che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni saranno rese disponibili entro il 28 giugno) e la relativa procedura di verifica, si consiglia, nel contempo, di suggerire agli organizzatori/gestori dell’evento di utilizzare quantomeno la modulistica trasmessa con la già richiamata circolare Fipe n. 104/2021.

Dalle interlocuzioni informali avviate con le Istituzioni competenti è probabile, inoltre, che tale procedura sarà resa applicabile anche per l’accesso a sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel momento in cui verrà stabilita una data per la riapertura anche di suddette attività. II controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dalle forze di pubblica sicurezza individuate all’art. 4, comma 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2020 (vale a dire le forze di polizia, il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, le Forze armate).

Giova inoltre sottolineare che dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 sarà valida anche come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Lo scorso lunedì 14 giugno, invero, le Istituzioni Europee hanno approvato il Regolamento (UE) 2021/953 (allegato 2) che istituisce il c.d. “certificato verde digitale” (circolari Fipe n. 58/2021 e n. 83/2021) volto a uniformare le condizioni di sicurezza per la libera circolazione dei cittadini all’interno dell’UE. Il Regolamento, già in vigore a partire dallo scorso 15 giugno, sarà applicabile a partire dal 1° luglio p.v. e fino al 30 giugno 2022. Il testo approvato stabilisce che gli Stati membri, qualora abbiano già attivato il rilascio delle certificazioni verdi e quindi “accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione”, dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali l’espletamento di altri test diagnostici, la quarantena o l’autoisolamento.

E’ bene evidenziare che qualora la situazione sanitaria dovesse peggiorare o fosse riscontrata un’elevata incidenza delle varianti del virus, le Istituzioni Europee hanno previsto un “freno di emergenza” che consentirà agli Stati membri di reintrodurre restrizioni agli spostamenti, a seconda delle indicazioni fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si segnala infine che, oltre all’Italia, ad oggi sono 13 i Paesi (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Spagna) che hanno
già attivato il rilascio del certificato.

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