Positivo anche il superamento della destinazione degli immobili per condominii
Sono stati presentati alcuni emendamenti e ordini del giorno al ddl di conversione in legge del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (Atto Senato 2207) attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato, in tema di estensione del superbonus 110% che vanno nella direzione delle proposte di Abiconf, Associazione Amministratori Beni Immobili Confcommercio aderente a Confcommercio Professioni. Gli emendamenti e gli ordini del giorno sono volti ad ampliare l’ambito di applicazione della proroga della misura del superbonus sino al 31 dicembre 2023 e a consentire il superamento della destinazione degli immobili per l’accesso alla detrazione.
Il Decreto Legge n 59/2021 ha introdotto, infatti, alcune importanti novità sul superbonus 100% apportando attraverso l’articolo 1, comma 3, una serie di modifiche alla disciplina di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, la proroga della misura fino al 2023 alla fine è arrivata, ma non per tutti: il termine ultimo, infatti, varia in base al soggetto che effettua i lavori. Per quanto riguarda i condomini, i lavori effettuati sono adesso ammessi al superbonus 110% anche se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2022. Non è dunque più previsto alcun vincolo legato allo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno.
Confcommercio Professioni e Abiconf ritengono, quindi, che le modifiche approntate con questi emendamenti e ordini del giorno rappresentino un primo importante passo per aprire un confronto politico sulla proroga del superbonus 110% al 2023 per tutti i soggetti, compresi i condomini, in tal modo anticipando le previsioni contenute nell’impegno già assunto dal Presidente del Consiglio nell’ambito delle Comunicazioni alle Camere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si deve tener conto di tale meccanismo ai fini della crescita economica del Paese anche in ragione della necessità di un orizzonte temporale per la fruizione del beneficio ben più ampio di quello attualmente previsto.
Inoltre, con riferimento, al superamento dell’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate relativa alla destinazione urbanistica delle unità immobiliari per l’applicazione della detrazione alle spese sostenute dai condomini, Abiconf insieme a Confcommercio Professioni ha, a questo proposito, evidenziato a più riprese, tale criticità al fine di porre rimedio a una grave discriminazione a scapito dei proprietari di immobili commerciali e/o studi professionali che altrimenti rimarrebbero esclusi dall’agevolazione nel caso in cui il condominio non fosse a prevalente destinazione residenziale e auspicano che l’istanza ottenga il più ampio consenso politico.
Importante sarebbe, come previsto da alcuni ordini del giorno presentati al disegno di legge di conversione, includere tra le spese detraibili relative agli interventi all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche le spese per le attività svolte dall’amministratore del condominio in riferimento agli interventi oggetto di superbonus, per l’importo deliberato dall’assemblea del condominio, come richiesto da Abiconf per quelle specifiche prestazioni professionali dell’amministratore che esulano dalle ordinarie competenze.
Nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi su immobili a destinazione “residenziale”. Sono, inoltre, ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in abitativo).
Confcommercioprofessioni.it
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