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Nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali

Con Ordinanza adottata sabato 29 maggio, entrata in vigore il giorno stesso della sua adozione, il Ministero della Salute ha espressamente recepito le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” dello scorso 28 maggio, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e integrate e approvate dal Comitato tecnico scientifico, applicabili in qualsiasi zona di rischio a seconda dell’attività consentita (allegato 1).

Sul punto è bene ricordare che, come evidenziato nella circolare Fipe n. 89/2021, l’art. 12 del D.L. n. 65/2021, c.d. “Riaperture-bis”, aveva imposto la necessità che le linee guida o i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili ai diversi settori fossero espressamente adottati/recepiti e aggiornati con Ordinanza del predetto Ministero, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le nuove linee guida, pertanto, sostituiscono quelle di cui all’allegato 9 del DPCM dello scorso 2 marzo, e privano, altresì, di ogni efficacia i documenti successivamente adottati, in data 28 aprile e 20 maggio, dalla Conferenza delle Regioni (cfr. circolare Fipe n. 77/2021).

Gli uffici della Federazione, conseguentemente, hanno aggiornato le check list aventi a oggetto
ristorazione e cerimonie (allegato 2), con riferimento ai quali si segnalano le seguenti novità:

  • l’introduzione dell’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita (cfr. cartello Fipe – allegato 3);
  • tramite l’espressa previsione dell’obbligo, viene rafforzata la misura – già prevista nel precedente documento – relativa alla messa a disposizione, per i clienti e per il personale, di prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti del locale, in particolare, all’entrata e in prossimità dei servizi igienici che dovranno essere puliti più volte al giorno;
  • con riferimento alle misure integrative applicabili in caso di ricevimenti conseguenti a cerimonie, viene altresì precisato che gli ospiti e i lavoratori dovranno indossare la mascherina negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti (nel precedente documento, si prevedeva che, negli ambienti esterni, gli ospiti dovessero indossare la mascherina solo qualora non fosse possibile rispettare la distanza di almeno un metro);

• stabilimenti balneari (allegato 4), anche in questo caso, viene introdotto l’obbligo di definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione agli stessi parametri di cui sopra, e viene ugualmente rafforzata la misura concernente i prodotti per l’igienizzazione delle mani. Cambia, altresì, la disposizione concernente le prenotazioni: se nella versione precedente delle Linee guida era prescritto di “privilegiare” l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione, nell’ultima versione tale comportamento viene “raccomandato”;

• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (allegato 5), non disciplinate nel documento dello scorso 28 aprile in quanto non era stata prevista una data per la riapertura delle attività

È bene ricordare che con Ordinanza pubblicata il 29 maggio u.s. in Gazzetta Ufficiale (cfr. news Fipe e allegato 6), il Ministero della Salute ha disposto il passaggio in zona bianca delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, già a partire da oggi, 31 maggio 2021. Sulla base dei dati ad oggi disponibili (cfr. Report n. 54 del Ministero della Salute) e sempreché il trend dei contagi continui a registrare un andamento decrescente, è probabile che saranno collocate in zona bianca:

  • Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto già a partire da lunedì 7 giugno;
  • Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Trento a partire da lunedì 14 giugno.

Si consideri che con l’Ordinanza da ultimo citata, il Ministero della Salute ha espressamente recepito il documento recante “indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle zone bianche” dello scorso 26 maggio, secondo il quale nelle predette zone:

  • cessano le limitazioni orarie alla circolazione e alle attività;
  • è anticipata, al momento del passaggio in zona bianca, la riapertura delle attività per le quali la normativa vigente – vale a dire, i decreti “Riaperture” (Circolare Fipe n. 73/2021) e “Riaperturebis” (Circolare Fipe n. 89/2021) – dispone già la riapertura in un momento successivo;
  • trovano applicazione le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (data l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio, occorre ora fare riferimento alle nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni in data 28 maggio).

Dunque, in zona bianca, già a partire da oggi 31 maggio 2021

• le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, ivi incluso il servizio al bancone, e senza limitazioni orarie. Inoltre, anche da un colloquio informale con i vertici del Ministero dell’Interno, è stata confermata la lettura secondo cui, restando applicabile la disposizione ex art. 7 del DPCM – in base alla quale in zona bianca cessano di applicarsi le misure ivi stabilite per la zona gialla, relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività – non debba più trovare applicazione la limitazione della capienza massima di 4 persone per tavolo prevista dall’art. 27 comma 1 del DCPM del 2 marzo 2021. Tale limitazione permane, invece, per i territori collocati in zona gialla;
• sono consentite, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, rispetto alle quali, salvo diversa indicazione, permane l’obbligo per i partecipanti di possedere una delle certificazioni verdi Covid-19
• possono altresì tornare a svolgersi le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti;
• è consentito, inoltre, lo svolgimento in presenza di fiere e congressi;
• restano invece sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all’aperto o al chiuso.

Trovi gli allegati nella sezione Download

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